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Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 35 pagine

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Sezione 3: Ratiti

Art. 10 Trattamento dei ratiti

(art. 5 cpv. 1, art 7 cpv. 1 lett. a e b OPAn)

1La condizione di salute dei ratiti e lo stato delle strutture devono essere controllati almeno due volte al giorno.

2Occorre verificare regolarmente che nei parchi e nelle stalle non vi siano corpi estranei.

3I parchi in prossimità di luoghi pubblici devono essere muniti di cartelli che segnalano il divieto di lanciare oggetti all’interno dei recinti e di cibare i ratiti.

Art. 11 Accesso al pascolo

(art. 3 cpv. 1 e art. 13 OPAn)

Ai ratiti occorre accordare un accesso permanente alla superficie totale del pascolo durante tutte le stagioni al più tardi a partire dalla nona settimana di vita. In condizioni meteorologiche invernali particolarmente fredde o umide tale accesso può essere limitato a singoli giorni.

Art. 12 Parchi

(art. 3 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2 OPAn)

1La struttura dei parchi per ratiti non può contenere angoli stretti.

1bisIl parco esterno deve essere costruito in modo tale da permettere ai ratiti di spostarsi rapidamente. Il passaggio verso i pascoli deve essere percorribile almeno per due animali contemporaneamente.

2I punti in cui gli animali transitano frequentemente devono essere rafforzati con ghiaia, sabbia o marna.

3I ratiti devono avere la possibilità di fare il bagno in una struttura di almeno 2 m2 con una profondità di almeno 0,20 m. Il bagno di sabbia per gli struzzi africani deve avere una superficie di almeno 6 m2 e almeno 0,20 m di profondità.

4I luoghi scelti dagli animali per nidificare devono essere mantenuti asciutti e, se del caso, muniti di copertura.

Art. 13 Recinti

(art. 7 cpv. 1 OPAn)

1L’altezza dei recinti esterni per gli struzzi africani deve essere di almeno 1,8 m, per gli emù e i nandù di almeno 1,6 m.

2Il recinto deve essere ben visibile per gli animali.