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Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 11 pagine
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Art. 3 Aggravi lievi
Le caratteristiche e i sintomi che possono causare all’animale un aggravio lieve sono in particolare il pelo troppo lungo, l’assenza di muta, l’albinismo o la mancanza di singoli denti.
Art. 4 Aggravi medi e gravi
1Le caratteristiche e i sintomi che possono causare all’animale un aggravio medio o grave sono elencati nell’allegato 2. L’elenco non è esaustivo.
2Le caratteristiche e i sintomi che in seguito all’accoppiamento possono manifestarsi nei discendenti di un animale o nell’animale stesso e comportare un aggravio medio o grave sono elencati nell’allegato 3. L’elenco non è esaustivo.
Art. 5 Valutazione degli aggravi
1Chi intende impiegare nell’allevamento un animale che presenta caratteristiche di cui all’allegato 2 o 3 deve previamente far eseguire una valutazione degli aggravi.
2Nel caso di caratteristiche di cui all’allegato 2 sono valutati soltanto gli aggravi diagnosticati nell’animale. Nel caso di caratteristiche di cui all’allegato 3 va invece eseguita anche una prognosi degli aggravi potenziali per i genitori e i discendenti.
3Sono presi in considerazione soltanto gli aggravi ereditari.
4La valutazione degli aggravi deve essere eseguita da persone titolari di un diploma universitario e che dispongono dell’esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.
Art. 6 Categoria di aggravio di una forma selezionata o di una popolazione
1La categoria di aggravio di una forma selezionata o di una popolazione corrisponde alla categoria di aggravio nella quale rientra la maggior parte degli esemplari della forma selezionata o della popolazione.
2Per forme selezionate si intendono in particolare i tipi, le razze, le linee genetiche e le colorazioni.
Art. 7 Impiego nell’allevamento
1Gli animali che rientrano nelle categorie di aggravio 0 o 1 possono essere impiegati nell’allevamento.
2Per gli animali che rientrano nella categoria di aggravio 1 l’allevatore deve informare l’acquirente dei discendenti su come curarli per evitare misure suscettibili di comprometterne il benessere. Per misure suscettibili di compromettere il benessere degli animali si intendono le misure che prevedono la coercizione o la somministrazione di sostanze come calmanti o antidolorifici.
3Gli animali che rientrano nelle categorie di aggravio 2 o 3 possono essere impiegati nell’allevamento soltanto nel quadro di un preciso programma e se: