Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Il suolo nelle zone dove gli animali restano spesso oppure dove transitano molto, come gli spazi per il foraggio o l’abbeveramento, non devono trovarsi in un avallamento e sono da pulire frequentemente. Se necessario, la consistenza del suolo in queste zone deve essere migliorata, per esempio rendendola più permeabile all’acqua tramite lo spargimento di ghiaia grezza facilmente pulibile.

Articolo 4 Protezione dal rumore

(art. 12 OPAn)

La sensibilità al rumore degli animali selvatici varia molto. Occorre tenerne conto nell’allestimento dei parchi. In generale, non devono essere installate fonti di rumore costante (p. es. impianti di aria condizionata) in prossimità dei ricoveri per animali.

Articolo 5 Illuminazione

(art. 3 cpv. 1 OPAn)

Nella detenzione con illuminazione artificiale, occorre adattare la qualità della luce (frequenza, spettro, qualità del chiarore), l’intensità e la durata dell’illuminazione alle condizioni nello spazio vitale naturale degli animali. In particolare bisogna tenere in considerazione la capacità di percezione della luce delle varie specie animali.

Le fasi di transizione in penombra servono ad accompagnare costantemente gli animali nel passaggio dal buio alla luce e viceversa, affinché il loro ritmo endogeno non sia compromesso dallo spegnimento o dall’accensione improvvisi.

Articolo 6 Immobilizzazione

(art. 88 cpv. 1 e 2 OPAn)

Per intervenire tempestivamente in caso di situazioni problematiche (p. es. cambiamenti della temperatura, stato di eccitamento eccessivo o depressione delle vie respiratorie) o per evitare dolori o lesioni, occorre sorvegliare gli animali immobilizzati. In caso di piccoli animali selvatici, come uccelli e piccoli mammiferi, durante la narcosi è necessario sorvegliare soprattutto il rischio di dispersione di calore. Quale misura preventiva, è consigliato adagiare l’animale su un cuscino riscaldato.

Articolo 7 Requisiti ridotti per i parchi destinati agli animali da circo

(art. 95 cpv. 2 lett. a e allegato 2 OPAn)

Fondamentalmente, per gli animali da circo valgono le stesse condizioni di detenzione come per gli altri animali selvatici. Se in determinate località di rappresentazione le dimensioni minime di cui all’allegato 2 OPAn non possono essere rispettate, è possibile ridurle in base all’articolo 95 capoverso 2 OPAn. Le superfici dei parchi ridotte sono solo permesse per gli animali selvatici che sono impiegati nel programma attuale della tournée o che sono addestrati per rappresentazioni future (conformemente all’art. 95 cpv. 2 lett. a OPAn: «che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico»). In base all’esperienza, di regola questi animali eseguono un allenamento al giorno e fanno parte di uno o due spettacoli.

I capoversi 1 e 2 precisano le esigenze per i parchi di dimensioni ridotte. La superficie di un parco interno può essere ridotta al massimo del 30 per cento. Il rispettivo parco esterno deve essere almeno della stessa dimensione di quello interno. Per esempio, una zebra o un cammello (parchi interni secondo l’allegato 2 OPAn: 8 m2 per