Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 3 pagine
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Articolo 6 Dispositivi di addestramento che emettono segnali acustici
(art. 76 cpv. 2 OPAn)
A seconda della qualità del tono e della situazione in cui sono usati, i dispositivi di addestramento che emettono segnali acustici sono percepiti dal cane come una punizione (p. es. spari di punizione vietati), una conferma (p. es. clicker) oppure un segnale (p. es. fischietto di addestramento). Mentre la legislazione sulla protezione degli animali del 1981 vietava l’uso di dispositivi acustici in modo generalizzato, con la revisione del 23 aprile 2008 (art. 76 cpv. 2 OPAn) il divieto è stato circoscritto ai segnali acustici considerati molto sgradevoli per i cani. Per valutare se un dispositivo emette segnali molto sgradevoli occorre osservare il comportamento che il cane adotta per evitarlo.
Articolo 7 Comportamento oltremodo aggressivo
(art. 78 cpv. 1 lett. b OPAn)
In base all’articolo 78 capoverso 1 lettera b OPAn, i casi in cui un cane manifesta un comportamento oltremodo aggressivo devono essere notificati all’autorità cantonale competente.
Il capoverso 1 elenca, in funzione della situazione, i segnali di un comportamento oltremodo aggressivo di un cane che deve essere notificato alle autorità. Tra questi figura anche l’inseguimento di persone, per esempio di persone che fanno jogging o di ciclisti, accompagnato da abbaiamenti e ringhi rabbiosi.
Il capoverso 2 tiene conto dei compiti dei cani da caccia e di polizia quando sono in servizio. La lesione di un animale selvatico durante la caccia non è pertanto soggetta a notifica. Il ferimento di una persona da parte di un cane da caccia deve invece essere notificato anche se è avvenuto durante l’attività venatoria. Durante l’inseguimento di un fuggitivo o in caso di difesa da un attacco può succedere che un cane di polizia pizzichi o urti una persona facendola cadere. I casi di questo tipo, che avvengono durante il servizio, non devono essere notificati alle autorità per accertamento. Un comportamento di cui alla lettera d non è però giustificato nemmeno se il cane è in servizio. Un animale che si comporta in questo modo non è ben socializzato e deve essere notificato poiché potrebbe causare altri problemi se non è gestito adeguatamente.
In entrambi i casi, sono tenuti alla notifica i veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani, le autorità doganali e le altre persone incaricate dai singoli Cantoni (cfr. art. 78 OPAn).