Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 3 pagine
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ferirsi. In base all’OPAn, gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente per assumere una posizione normale del corpo. I box per cani occupano molto spazio nei veicoli. Per questo può succedere che i cani siano trasportati in box troppo piccoli. I cani e i gatti hanno abbastanza spazio a disposizione durante i viaggi se possono stare in piedi, girarsi e sdraiarsi nel mezzo di trasporto (box o portabagagli di un veicolo).
Articolo 4 Mezzi di trasporto utilizzati come ricovero temporaneo per cani e gatti
(art. 165 cpv. 3 OPAn)
L’USAV fa uso della possibilità accordatagli dall’articolo 165 capoverso 3 OPAn di prevedere deroghe alle dimensioni minime indicate nelle tabelle 10 e 11 dell’allegato 1 OPAn. I cani e i gatti devono in ogni caso potersi sdraiare sul fianco con le zampe allungate e, conformemente alla loro posizione tipica, leggermente piegate.
Articolo 5 Ricovero
(art. 72 OPAn)
Capoverso 1: affinché possano espletare regolarmente i loro bisogni fisiologici all’aperto, durante il giorno i cani non devono, di norma, essere rinchiusi in un locale per un periodo prolungato.
Il capoverso 2 precisa i requisiti per quanto concerne la protezione dalle condizioni climatiche e l’offerta di spazio in ricoveri e cucce per cani. Al posto di una cuccia, può essere anche previsto l’accesso a un edificio, per esempio a un ripostiglio.
I requisiti per un giaciglio adeguato elencati al capoverso 3 hanno lo scopo di garantire la comodità del giaciglio e la protezione della salute dei cani. Per un giaciglio adeguato deve essere impiegato materiale che non irrita la pelle e le mucose, non s’impiglia facilmente nel pelo e non s’insinua negli orifizi corporei. Inoltre, non deve poter essere ingerito, in particolare da cuccioli e cani giovani.
Capoverso 4: in base all’articolo 72 capoverso 4 OPAn, l’USAV può stabilire, in deroga alla tabella 10 dell’allegato 1 OPAn, superfici minime particolari per i box nelle pensioni o nei rifugi per i cani il cui soggiorno dura al massimo tre settimane o che durante il giorno sono tenuti in gruppo in un grande parco esterno. Le dimensioni si applicano ai box singoli e corrispondono alle superfici minime stabilite nell’ordinanza sulla protezione degli animali del 1981. I rifugi per animali non devono pertanto adeguare i box per questi due casi specifici. Per esempio, per i cani a cui il proprietario ha rinunciato e che non possono essere integrati in un gruppo vanno rispettate le dimensioni minime indicate nella tabella 10 dell’allegato 1 OPAn.
Il capoverso 5 definisce i requisiti e la funzione degli schermi tra i box. Tali schermi devono permettere al cane di ritirarsi senza però isolarlo dal cane vicino. Per un cane di rango inferiore può risultare molto stressante non potersi ritirare dal campo visivo dell’animale dominante. Questo aspetto è molto importante quando i box o i canili sono disposti uno di fronte all’altro. Gli schermi devono però offrire ai cani anche la possibilità di osservarsi, per soddisfare così un’esigenza innata e per occuparsi.