Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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3.5 Esenzioni dall’imposta secondo il principio dell’agente pagatore – Oggetti imponibili che permangono nel sistema del principio del debitore
3.5.1 Diritti di partecipazione svizzeri
3.5.1.1 Definizione
La definizione dei diritti di partecipazione svizzeri corrisponde a quella attualmente in vigore all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP. Sono considerati diritti di partecipazione svizzeri le azioni, le quote in società a garanzia limitata o cooperative, i buoni di partecipazione e i buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero. Sono considerate domiciliate in Svizzera anche le persone giuridiche la cui sede statutaria si trova all’estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un’attività in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. 1 LIP).
Vengono assoggettati sia i redditi di società di capitali e di società cooperative di diritto privato, sia i redditi di quote analoghe in enti di diritto pubblico nonché in associazioni di persone di diritto internazionale.
3.5.1.2 Reddito imponibile da diritti di partecipazione svizzeri
Per quanto concerne i diritti di partecipazione svizzeri, sono assoggettate all’imposta secondo il principio del debitore (ossia nell’attuale sistema dell’imposta preventiva) tutte le prestazioni valutabili in denaro nel senso descritto, più sopra corrisposte dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non hanno il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all’atto della prestazione (cfr. art. 20 OIPrev). Sono quindi imponibili sia le distribuzioni di utili palesi sia quelle dissimulate (che includono sia i dividendi in contanti sia quelli in natura). Dal 1° gennaio 2011 il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale, ossia non è soggetto all’imposta preventiva (cosiddetto principio dell’apporto di capitale; cfr. art. 5 cpv. 1bis LIP).
3.5.1.3 Motivazione per il mantenimento nel principio del debitore
Con l’esenzione dei redditi da diritti di partecipazione svizzeri dall’imposta secondo il principio dell’agente pagatore viene creato un sistema dualistico. Di conseguenza, talune prestazioni (in particolare gli interessi) vengono tassate secondo il principio dell’agente pagatore, mentre altre (in particolare