Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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Nel caso di prestazioni d’assicurazione e di prestazioni di previdenza la notifica costituisce già oggi la norma. Si intende comunque mantenere la relativa procedura collaudata.
3.10.2 Contenuto della notifica
Nel campo di applicazione del principio dell’agente pagatore, una notifica contiene sostanzialmente le stesse indicazioni delle notifiche secondo il principio del debitore. Oltre al debitore della prestazione, all’agente pagatore, all’avente economicamente diritto e alla loro autorità di tassazione, vanno in particolare indicati la qualifica della prestazione imponibile, il suo ammontare, la nascita e la sua esigibilità. La notifica comprende inoltre il valore patrimoniale da cui provengono le prestazioni imponibili. I relativi requisiti minimi devono essere disciplinati nell’ordinanza sull’imposta preventiva. Poiché nel caso delle notifiche conformemente al principio dell’agente pagatore si tratterà di una procedura di massa, tutte le persone coinvolte devono fare in modo che il maggior numero possibile di notifiche venga inviato elettronicamente dall’agente pagatore all’AFC, che successivamente le mette a disposizione delle autorità di tassazione.
3.11 Prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito ai sensi della legge sulle banche: «contingent convertible bond» (CoCos), «write-off bond» e «bail-in bond»
Conformemente alla legge in vigore, i prestiti obbligatoriamente convertibili e i prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge sulle banche12 sono esclusi dall’imposta preventiva. Tra questi rientrano in particolare i «contingent convertible bond» (CoCos) e i «write-off bond». Questa eccezione rappresenta un’ingerenza nel sistema dell’imposta preventiva motivata dal punto di vista regolatorio. La regolamentazione vigente (art. 5 cpv. 1 lett. g LIP) è limitata fino al 31 dicembre 2016 e si applica ai titoli emessi entro tale data.
Con l’introduzione del principio dell’agente pagatore la normativa d’eccezione diventa obsoleta per motivi di sistema, poiché in futuro i redditi da questi strumenti finanziari soggiaceranno soltanto a una deduzione dell’imposta preventiva se verranno accreditati, girati o versati da un agente pagatore in Svizzera a favore di una persona fisica domiciliata in Svizzera. Secondo il principio dell’agente pagatore, i redditi agli investitori istituzionali domiciliati in Svizzera o agli investitori domiciliati all’estero, che rappresentano il principale gruppo di investitori, non soggiacciono all’imposta preventiva (cfr. n. 3.9.3).
12 Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0)