Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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invece notificati alle autorità fiscali e in compenso si rinuncia alla riscossione dell’imposta. Una simile notifica volontaria non rappresenterebbe alcuna intrusione nella sfera privata in ambito finanziario, poiché vengono notificate soltanto le informazioni che nell’ambito delle imposte sul reddito e sulla sostanza dovrebbero comunque essere comunicate alle autorità.

L’introduzione di una notifica volontaria presenta vantaggi per la piazza finanziaria svizzera. Impedisce che le persone fiscalmente oneste trasferiscano il proprio deposito su una banca con sede all’estero al fine di evitare l’imposta preventiva. Inoltre, la notifica è più semplice da gestire sotto il profilo amministrativo rispetto alla riscossione dell’imposta e riduce i rischi di svolgimento dell’operazione per l’agente pagatore.

Con l’opzione di notifica viene costituito un obbligo procedurale, senza obbligo di pagare dell’agente pagatore. Anche nel settore dell’imposta secondo il principio dell’agente pagatore l’opzione di notifica rappresenta quindi un obbligo procedurale che sostituisce l’obbligazione fiscale nel senso dell’esecuzione di una deduzione dell’imposta (e quindi del trasferimento sui beneficiari delle prestazioni) e del versamento del relativo importo di imposta.

Diversamente dall’imposta preventiva secondo il principio del debitore, l’opzione di notifica secondo il principio dell’agente pagatore è strutturata indipendentemente dal tipo della prestazione imponibile. In linea di massima spetta all’avente economicamente diritto decidere se intende sopportare la deduzione dell’imposta su una prestazione imponibile (ed esercitare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva nell’ambito dell’imposizione delle imposte dirette) o incaricare l’agente pagatore di procedere alla notifica della prestazione imponibile e dei relativi valori patrimoniali.

Se l’avente economicamente diritto ha esplicitamente autorizzato l’agente pagatore alla notifica, l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni all’AFC. La notifica da parte dell’avente economicamente diritto all’agente pagatore deve avvenire al più tardi entro il 30 novembre per l’anno civile successivo. Un passaggio durante l’anno civile è escluso. L’autorizzazione è valida fino alla revoca.

L’esatto contenuto delle notifiche e le scadenze vanno disciplinate a livello di ordinanza.

Nell’ambito del principio del debitore, vale a dire nel caso dei redditi imponibili da diritti di partecipazione svizzeri, le procedure di notifica esistenti rimarranno invariate in virtù dell’articolo 19 seg. LIP. Al riguardo non viene quindi effettuata alcuna estensione del campo di applicazione della procedura di notifica11.

11 In questo contesto si rimanda all’iniziativa parlamentare Precisazione della prassi di lunga data nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull’imposta preventiva (13.479), del consigliere nazionale Urs Gasche, che ha per oggetto la procedura di notifica.