Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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cpv. 1 CO; doppia contabilità) ed è soggetta a una revisione limitata od ordinaria (cfr. art. 727 e 727a CO), ai fini dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore, anche queste strutture vengono trattate come persona giuridica (vale a dire erogazione senza deduzioni della prestazione imponibile, nessuna riscossione dell’imposta, nessuna opzione di notifica; cfr. n. 3.9.3). Tra queste rientrano in particolare anche le istituzioni di previdenza professionale, le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d’assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti9 nella forma giuridica di un’associazione o fondazione di diritto pubblico10.

Nei casi rimanenti, le associazioni e le fondazioni sono trattate come persone fisiche, ossia la prestazione imponibile viene erogata al netto dopo deduzione dell’imposta in conformità con il principio dell’agente pagatore. A condizione che i relativi presupposti siano soddisfatti, è possibile ricorrere all’opzione di notifica.

3.9.4 Riscossione dell’imposta a livello internazionale

3.9.4.1 In generale

Se i redditi che soggiacciono all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore vengono girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona domiciliata all’estero, si è in presenza di una situazione internazionale.

Se si tratta di redditi provenienti da fonti nazionali (ad es. obbligazioni di un’azienda svizzera), la Svizzera è in linea di massima autorizzata a riscuotere un’imposta alla fonte. Se con lo Stato in questione è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), di regola essa assegna allo Stato di domicilio il diritto all’imposizione completa o parziale. Se non si applica una CDI, l’imposizione da parte della Svizzera ha carattere definitivo.

Per quanto riguarda i diritti di partecipazione svizzeri, l’imposta genera considerevoli entrate fiscali nei confronti delle persone estere. Dato che in questo settore si intende mantenere il principio del debitore, non sono previste modifiche.

La situazione è diversa nel settore delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario svizzeri nonché degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. Il

9 Cfr. anche l’enumerazione dell’art. 56 lett. e e f della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

10 Ai fini di una migliore leggibilità, di seguito si parla di persone giuridiche quando si intendono società di capitali nonché associazioni e fondazioni con tenuta regolare dei conti e revisione limitata od ordinaria; le rimanenti categorie, ossia persone fisiche, particolari figure giuridiche nonché associazioni e fondazioni senza obbligo di tenuta regolare dei conti e senza revisione, vengono designate quali persone fisiche.