Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
mantenimento della riscossione dell’imposta nei confronti dei beneficiari della prestazione all’estero genera in linea di massima entrate fiscali. Con una siffatta imposizione non sarebbe però possibile raggiungere l’auspicato rafforzamento del mercato dei capitali svizzero. Un’imposta alla fonte su redditi da interessi diretti e indiretti ridurrebbe l’attrattiva di questi titoli per gli investitori esteri, in particolare per gli investitori istituzionali.
A seguito di una valutazione di questi vantaggi e svantaggi, il Consiglio federale ritiene che nelle situazioni internazionali occorre rinunciare alla riscossione dell’imposta nel settore degli interessi, che ora sono soggetti al principio dell’agente pagatore.
Dal punto di vista del fisco, una rinuncia alla riscossione dell’imposta avrebbe conseguenze negative, poiché la funzione di garanzia nel settore dei redditi da interessi delle obbligazioni e dei titoli del mercato monetario svizzeri, nonché degli investimenti collettivi di capitale svizzeri, sarebbe meno efficiente rispetto alla situazione attuale. Le persone domiciliate in Svizzera potrebbero evitare l’imposizione utilizzando un agente pagatore all’estero. È comunque possibile contrastare questa possibilità di elusione fiscale attraverso uno scambio automatico di informazioni reciproco a livello internazionale. All’indebolimento dell’obiettivo di garanzia dei titoli svizzeri si contrappone l’estensione dell’imposta preventiva ai titoli esteri, ciò che rappresenta un notevole progresso nell’ottica dell’equità fiscale.
3.9.4.2 Persona avente economicamente diritto all’estero
Secondo il principio dell’agente pagatore, le persone domiciliate all’estero non sono soggette all’imposta preventiva. Se si tratta di una persona fisica domiciliata in uno Stato membro dell’UE, i redditi da interessi diretti e indiretti di fonte svizzera sottostanno ora alla ritenuta prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio.
3.10 Opzione di notifica
3.10.1 In generale
Il passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore non comporta alcuna novità sostanziale per le persone fisiche domiciliate in Svizzera con una relazione bancaria in Svizzera. I loro redditi continuano a soggiacere a un’imposta di garanzia a un’aliquota del 35 per cento. Mediante dichiarazione, nella dichiarazione d’imposta possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva. Con la presente riforma l’imposta preventiva viene però estesa anche ai redditi da titoli esteri.
La riscossione dell’imposta pregiudica gli investitori, poiché determina una sottrazione di liquidità e una perdita di interessi. Per le persone fiscalmente oneste può dunque essere vantaggioso se i redditi in questione vengono