Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo

Occorre tuttavia partire dal presupposto che il passaggio al principio dell’agente pagatore non potrà essere attuato con effetto al 1° gennaio 2017, poiché gli agenti pagatori necessitano di un termine di attuazione per procedere ai necessari adeguamenti tecnici.

In considerazione di quanto precede, il presente progetto prevede una regolamentazione transitoria limitata nel tempo che mantiene l’eccezione applicata ai prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito ai sensi della legge sulle banche. Ciò significa che anche i nuovi prestiti, emessi dal 1° gennaio 2017 fino all’introduzione del principio dell’agente pagatore, sono esenti dall’imposta preventiva fino all’entrata in vigore di tale principio (cfr. commento all’art. 70c AP-LIP). Questa regolamentazione transitoria verrà abrogata non appena entreranno in vigore le rimanenti disposizioni della presente riforma, ovvero il passaggio al principio dell’agente pagatore. L’imposizione secondo il principio dell’agente pagatore si applicherà anche ai titoli rilasciati già prima dell’entrata in vigore. Analogamente a quanto previsto per gli strumenti finanziari emessi sinora, per i prestiti emessi durante la nuova normativa transitoria si può rinunciare, per i suddetti motivi, a prolungare l’esenzione dall’imposta («grandfathering»13) al momento dell’introduzione del principio dell’agente pagatore.

Dal 1° gennaio 2017 la regolamentazione transitoria deve riguardare, nella stessa misura, anche i «bail-in bond». La qualifica normativa di questi prestiti è ancora incerta. In linea di principio sarebbe auspicabile che i «bail-in bond» venissero esentati immediatamente dall’imposta in base alla vigente normativa sui prestiti obbligatoriamente convertibili. Dato che ciò non è possibile per il fatto che l’articolo 5 capoverso 1 lettera g dell’attuale LIP non prevede questa nuova forma di prestiti, devono essere contemplati il prima possibile, ovvero dal 2017, dalla prevista regolamentazione transitoria.

3.12 Coordinamento del passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore con la prevista introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello internazionale

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato mandati di negoziazione per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni transfrontaliero elaborato secondo lo standard dell’OCSE. I primi accordi e una legge di esecuzione dovrebbero essere posti in consultazione all’inizio del 2015 e successivamente sottoposti al Parlamento per approvazione. È previsto che gli istituti finanziari svizzeri potranno iniziare a rilevare i dati dei conti dei

13 Nel presente contesto, si parla del cosiddetto «grandfathering» se i titoli (prestiti) emessi prima della revisione della legge, vale a dire secondo il diritto anteriore, conservano la loro qualifica e i relativi privilegi secondo il diritto anteriore, anche se non sono più previsti nel nuovo diritto.