Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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e se del caso rielaborare il pacchetto di attuazione con l’obiettivo di creare sinergie ed evitare doppioni.
3.14 Termini transitori e periodo di preparazione
3.14.1 Disposizioni transitorie
Con riferimento agli oggetti ora sottoposti all’imposta preventiva non è necessario alcun termine transitorio. Per il cambiamento di sistema è determinante il momento della prestazione imponibile. Il nuovo diritto si applica alle fattispecie che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge. Non è previsto un effetto retroattivo.
L’imposizione dei redditi maturati nell’ambito di un trasferimento avviene esclusivamente dall’entrata in vigore del principio dell’agente pagatore. In tal modo si evita un effetto retroattivo.
Per quanto riguarda le regolamentazioni concernenti i prestiti obbligatoriamente convertibili e i prestiti con rinuncia al credito ai sensi della legge sulle banche, si rinvia al numero 3.11.
3.14.2 Termine per l’attuazione del principio dell’agente pagatore
Con il passaggio parziale al principio dell’agente pagatore si impongono per i futuri agenti pagatori, in particolare per le banche, adeguamenti tecnici che necessitano di un certo tempo. Dopo l’approvazione della riforma in Parlamento, sarà pertanto necessario accordare loro un adeguato termine di attuazione.
4 Disposizioni di legge
4.1 Commento alle modifiche della legge federale sull’imposta preventiva
Osservazione preliminare:
Di seguito vengono commentate in particolare le disposizioni di legge alle quali sono state apportate modifiche materiali.
Commento all’articolo 4 capoversi 1, 2 e 3
Capoverso 1
L’articolo 4 descrive i redditi di capitali mobili imponibili e costituisce la norma (cfr. titolo marginale). Il capoverso 1 descrive i redditi soggiacenti all’imposta secondo il principio dell’agente pagatore. In ragione del passag-