Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
contribuenti esteri nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati con gli Stati partner nel 2018.
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni è legata alla presente riforma dell’imposta preventiva sotto due aspetti:
a) Abolizione della funzione di garanzia nei confronti delle persone straniere
Con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni decade l’esigenza di riscuotere un’imposta di garanzia sui redditi notificati. L’introduzione del principio dell’agente pagatore nell’imposta preventiva consente una riscossione differenziata dell’imposta. In questo modo viene rafforzata l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera.
La questione riveste particolare importanza nell’ambito dell’Accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio concluso tra la Svizzera e l’UE. Nel quadro di questo Accordo gli agenti pagatori svizzeri effettuano una ritenuta di imposta anonima del 35 per cento sui redditi di interessi maturati in Svizzera di persone fisiche aventi domicilio fiscale nell’UE. Secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’Accordo, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondenti a debiti contratti per le necessità di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che siano situate in Svizzera. Questa esclusione è dovuta al fatto che i pagamenti di interessi rientrano, di principio, nel campo di applicazione dell’imposta preventiva svizzera, dove già si applica un meccanismo di garanzia per adempiere l’obbligazione fiscale. Risulta quindi superfluo applicare la ritenuta di imposta secondo l’Accordo. Conformemente all’articolo 1 capoverso 3 dell’Accordo, ogni pagamento di interessi effettuato a persone fisiche residenti in uno Stato membro dell’UE che d’ora in poi sarà esentato dal pagamento dell’imposta preventiva svizzera, sarà assoggettato al prelievo di una ritenuta. In determinate circostanze i pagamenti di interessi ai residenti in uno Stato membro dell’UE che non soggiacerebbero più all’imposta preventiva svizzera, sarebbero dunque soggetti alla ritenuta d’imposta ai sensi dell’Accordo.
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato un mandato concernente i negoziati con l’UE riguardo allo scambio automatico di informazioni. Con il nuovo progetto di mandato si intende negoziare con l’UE un nuovo accordo sullo scambio automatico di informazioni che sostituirebbe l’attuale Accordo sulla fiscalità del risparmio. La questione non dovrebbe pertanto risultare problematica se il coordinamento temporale tra il passaggio al principio dell’agente pagatore e l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE è garantito.
b) Limitazione della sottrazione d’imposta attraverso banche estere
Il Consiglio federale ha deciso che gli accordi sullo scambio automatico di informazioni devono essere imposti in modo reciproco, ovvero gli Stati