Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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partner devono trasmettere informazioni alla Svizzera e viceversa. Le autorità fiscali svizzere devono avere la possibilità di utilizzare questi dati a fini di imposizione.

Con l’entrata in vigore di simili accordi reciproci viene creato uno strumento efficace per limitare la sottrazione d’imposta da parte di persone domiciliate in Svizzera attraverso banche estere. Questo effetto è tanto più forte quanto più la Svizzera conclude siffatti accordi.

In questo modo viene creata una condizione di base dal punto di vista della piazza e del fisco per attuare la presente riforma sull’imposta preventiva. Si riduce il rischio del trasferimento dell’agente pagatore all’estero da parte di persone fiscalmente disoneste, creato con l’introduzione del principio dell’agente pagatore e che avrebbe ripercussioni negative sull’attività di gestione patrimoniale in Svizzera.

Nell’ottica attuale, non è possibile prevedere quando la Svizzera disporrà di una rete di accordi sullo scambio automatico di informazioni sufficientemente ampia da poter considerare il passaggio al principio dell’agente pagatore un rischio calcolabile. Per contro, la presente riforma dovrebbe essere approvata dal Parlamento al più presto nel 2016 e agli agenti pagatori sarà accordato un termine appropriato per gli adeguamenti tecnici. Per evitare conseguenze negative per la piazza finanziaria svizzera e per il fisco, l’entrata in vigore della presente revisione deve essere coordinata con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Questo coordinamento è garantito dal fatto che spetta al Consiglio federale determinare il momento dell’entrata in vigore della presente riforma.

3.13 Il progetto TRACE

TRACE è l’acronimo di «Treaty Relief and Compliance Enhancement», un progetto dell’OCSE il cui scopo consiste nello sviluppare un sistema standardizzato atto a consentire il rimborso agevolato delle imposte alla fonte. Il sistema intende, da un lato, agevolare gli aventi diritto a trarre vantaggi dalle convenzioni per quanto riguarda dividendi e interessi e, dall’altro, dare agli Stati coinvolti la possibilità di esaminare il diritto ai vantaggi delle convenzioni e di assicurare la tassazione dei proventi conseguiti conforme alla legge.

Il sistema TRACE prevede che un avente diritto possa ricorrere alle prestazioni di rimborso previste da una CDI attraverso il proprio intermediario finanziario. Mediante compilazione di un’autodichiarazione da parte dell’avente diritto e notifica (automatica) dell’intermediario finanziario (agente pagatore) allo Stato di residenza (attraverso lo Stato della fonte), avviene lo sgravio automatico alla fonte per l’avente diritto.

Il 23 gennaio 2013 il Comitato degli affari fiscali dell’OCSE ha approvato un pacchetto di attuazione TRACE. Con l’approvazione dello standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni, prevista nell’estate del 2014, la situazione cambia. Per questo motivo l’OCSE intende verificare