Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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gio parziale dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore, la descrizione dei redditi di capitali mobili imponibili deve essere più differenziata rispetto al diritto vigente.
Oggetto dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore sono i redditi di capitali mobili elencati alle lettere a-d (cfr. di seguito), che un agente pagatore in Svizzera (art. 9 cpv. 1bis) gira, versa, o accredita a un avente economicamente diritto domiciliato in Svizzera.
Per operazione di girata si intende che un agente pagatore gira all’avente economicamente diritto, mediante un pagamento, i redditi che gli spettano su un conto presso un secondo agente pagatore (ad es. una società industriale gira i dividendi sul conto bancario del proprio azionista). Un versamento ha luogo quando l’agente pagatore trasferisce sul conto del suo cliente i redditi che riceve da un terzo (ad es. interesse di un’obbligazione della società X che si trova nel portafoglio del cliente presso la banca Y). Se l’agente pagatore accredita un reddito, ha luogo semplicemente un trasferimento interno all’agente pagatore (ad es. interesse su un conto bancario).
Lettera a
Sono imponibili i redditi da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie e da averi iscritti nel libro del debito pubblico girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a un avente economicamente diritto domiciliato in Svizzera.
Nel caso dell’imposizione secondo il principio dell’agente pagatore non si distingue più tra obbligazioni e simili rilasciate da un emittente domiciliato in Svizzera o all’estero. Si consegue così l’auspicata parità di trattamento degli emittenti domiciliati in Svizzera e all’estero e la coerenza con l’imposta sul reddito. Nel contempo, viene meno la distinzione tra le obbligazioni emesse in Svizzera o all’estero. Di conseguenza, diviene superflua anche la normativa speciale per le obbligazioni che vengono emesse da una società estera di un gruppo, per le quali garantisce la società madre svizzera (art. 14a OIPrev).
Lettera b
L’imposta sui redditi da diritti di partecipazione esteri viene pagata
dall’agente pagatore. Come per la precedente lettera a, è determinante che questi redditi giungano a una persona domiciliata in Svizzera, in quanto avente economicamente diritto, per il tramite di un agente pagatore in Svizzera.
Lettera c
Oltre ai redditi da investimenti collettivi di capitale svizzeri, d’ora in avanti sono oggetto dell’imposta preventiva anche i redditi da investimenti collettivi di capitale esteri. Anche i patrimoni dello stesso genere, che erano stati