Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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Commento all’articolo 12 capoversi 1, 1quater, 2 e 2bis AP-LIP
L’articolo 12 AP-LIP disciplina la nascita del credito fiscale. L’articolo 12 capoverso 1 AP-LIP riguarda le prestazioni imponibili sottostanti al principio dell’agente pagatore, ossia i redditi da diritti di partecipazione svizzeri e le vincite alle lotterie.
Secondo l’articolo 12 capoverso 1quater AP-LIP, per i redditi che deve versare l’agente pagatore il credito fiscale sorge al momento della girata, del versamento o dell’accreditamento.
Conformemente al capoverso 2, per le prestazioni d’assicurazione e di previdenza, il credito fiscale sorge all’atto del versamento della prestazione.
In caso di capitalizzazione di redditi o di trasferimento della sede all’estero secondo l’articolo 12 capoverso 2bis AP-LIP il credito fiscale sorge direttamente con la capitalizzazione o il trasferimento.
Commento all’articolo 13 capoverso 1 lettere a, b e c nonché capoverso 1bis AP-LIP
L’aliquota dell’imposta preventiva sui redditi da sostanza mobiliare (fatta eccezione per le prestazioni d’assicurazione e di previdenza) è attualmente del 35 per cento (art. 13 lett. a LIP). In questo caso non vi sono cambiamenti: sia sulle prestazioni imponibili sottostanti al principio dell’agente pagatore, sia sulle prestazioni imponibili sottostanti al principio del debitore (in particolare i redditi da diritti di partecipazione svizzeri) rimane dunque applicabile un’aliquota d’imposta del 35 per cento.
Nel principio dell’agente pagatore, dall’imposta si deduce l’imposta alla fonte estera, per la quale non è possibile chiedere il rimborso (cpv. 1bis). Al riguardo si tratta di imposte alla fonte su titoli esteri che vengono riscosse da Stati con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito (la cosiddetta imposta residua). Non sono per contro rilevanti ai fini della riscossione dell’imposta preventiva le imposte alla fonte estere per le quali al contribuente spetta un diritto al rimborso conformemente a una convenzione per evitare le doppie imposizioni. In mancanza di una simile convenzione, non avviene alcun computo.
La terminologia alle lettere b e c viene adeguata alla legislazione vigente in materia di assicurazioni e di previdenza.
Commento all’articolo 14 capoverso 2 AP-LIP
Il contribuente deve rilasciare un’attestazione al beneficiario della prestazione imponibile per consentirgli l’esercizio del diritto al rimborso. D’ora in poi il contribuente deve sempre rilasciare l’attestazione spontaneamente e non solo su richiesta (cfr. anche il commento all’art. 48 AP-LIP).