Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Il diritto della Sagl prevede che le deliberazioni dell’assemblea dei soci possano essere prese per circolazione degli atti. Il disegno 2007394 voleva ammettere le deliberazioni scritte soltanto se non era richiesto l’atto pubblico. Ciò non corrisponde tuttavia alla tendenza che si delinea nella dottrina che ammette l’atto pubblico per le decisioni prese per circolazione degli atti (art. 701d).

Nell’articolo 805 capoverso 5 numeri 2, 2bis, 8 e 10, il rimando al diritto della SA è adeguato alle nuove disposizioni sulla convocazione e sullo svolgimento dell’assemblea generale.

Art. 808b cpv. 1 n. 2bis, 6bise 8 Deliberazioni importanti

Con i numeri 2bise 6bisle nuove disposizioni del diritto della Sagl (cfr. art. 773; art. 805 cpv. 5 n. 10) sono adeguate al diritto della SA (cfr. art. 704 cpv. 1 n. 9 e 10).

La modifica del numero 8 concerne soltanto il testo francese.

Art. 810 cpv. 2 n. 3, 5 e 7 Attribuzioni dei gerenti

L’articolo 810 capoversi 2 numeri 3, 5 e 7 è adeguato al diritto della SA (cfr. art. 716a).

Art. 820 Rischio d’insolvenza, perdita di capitale e indebitamento eccessivo

Per tenere conto delle nuove disposizioni sul risanamento proposte nel diritto della SA (cfr. art. 725 segg.) è necessario modificare le norme che vi fanno riferimento.

In virtù del rimando, le disposizioni relative al capitale azionario sono applicabili per analogia al capitale sociale. Gli obblighi di intervenire del consiglio d’amministrazione valgono per analogia per i gerenti della Sagl (cfr. art. 810 cpv. 2

n. 7).

In seguito all’integrazione del differimento del fallimento nel diritto del concordato (cfr. cap. 1.3.7.3) è eliminato il relativo rimando.

I versamenti suppletivi effettuati senza indugio vanno ora verificati in particolare nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 725b capoverso 4 numero 2 o di una domanda di concordato.

Il rimando alle disposizioni del diritto della SA comprende sempre anche le disposizioni sulla rivalutazione dei fondi e delle partecipazioni (art. 725c).

394 Messaggio del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni. (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1453 seg.