Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 50 pagine

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proprie89 e sul capitale di riserva secondo l’articolo 12 LBCR90 nonché sulla tassa d’emissione91;

 contrariamente a quanto previsto negli articoli 653s capoverso 1 e 727a capoverso 2, la rinuncia alla revisione limitata del conto annuale (opting-out) dovrebbe essere ammessa anche nel contesto del margine di variazione del capitale, se lo statuto dà al consiglio d’amministrazione soltanto la possibilità di aumentare il capitale. Altrimenti l’attuale situazione giuridica in materia di aumento autorizzato del capitale viene considerevolmente inasprita92. Alcuni vogliono che l’opting-out sia possibile anche quando si ricorre alla possibilità di ridurre il capitale prevista nello statuto93. Per analogia con la costituzione, se il margine di variazione del capitale è rinnovato senza essere connesso con una riduzione del capitale di base, non deve essere necessario ripetere la procedura per la tutela dei creditori94.

4.1.10 Capitale di partecipazione

Le nuove disposizioni sul capitale di partecipazione (art. 656a–art. 656d) sono nettamente accettate95.

Le osservazioni riguardano soprattutto i seguenti aspetti:

 le società anonime quotate in borsa possono avere un capitale di partecipazione di importo illimitato; nelle società anonime non quotate in borsa il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario (art. 656b cpv. 1). Occorre pertanto una regola che precisi espressamente cosa succede all’ammontare del capitale di partecipazione in caso di delisting96;

 la possibilità per le società anonime quotate in borsa di prevedere un capitale di partecipazione di qualsivoglia importo è in contrasto con il principio «one share, one vote» e con le regole sulle azioni con diritto di voto preferenziale il cui valore nominale non può essere inferiore a un decimo delle altre azioni. Alcuni partecipanti ritengono pertanto ragionevole introdurre un limite anche nelle società anonime quotate in borsa97. Altri vorrebbero sopprimere il limite anche per le società anonime non quotate in borsa98;

 poiché, in caso di acquisto di azioni proprie o di buoni di partecipazione, il capitale azionario e il capitale di partecipazione deve ora essere considerato separatamente (art. 656b cpv. 5), occorre una disposizione transitoria. Altrimenti la modifica di legge costringe determinate società con azioni e buoni di partecipazione a un’alienazione immediata99.

4.1.11 Azioni proprie

Le nuove disposizioni sulle azioni proprie (art. 659-art. 659b) sono nettamente approvate100. È accolta favorevolmente la maggiore sintonia delle disposizioni sulle azioni proprie con il nuovo diritto contabile.

Le osservazioni riguardano in particolare i seguenti aspetti:

 alcuni partecipanti vorrebbero un’applicazione meno severa della soglia del 10 per cento per le azioni proprie (art. 659 cpv. 2), per esempio in caso di riduzione del

89 Treuhand-Kammer (allegato); Lenz&Staehelin, pag. 3; Swiss Re, pag. 2.

90 ASB, pag. 6; CS, pag. 7.

91 Treuhand-Kammer (allegato).

92 NW, pag. 2; VS, pag. 2; Uni NE, pag. 2; Lenz&Staehelin, pag. 3.

93 SECA, pag. 9; BärKarrer, pag. 19 e pag. 46; Vischer Rechtsanwälte, pag. 4.

94 Homburger, pag. 36.

95 Cfr. nota 16.

96 HRA LU, pag. 3; ZG, pag. 2; Uni ZH, pag. 7.

97 Uni ZH, pag. 7; FSA, pag. 5 e pag. 9; BärKarrer, pag. 23; Böckli, pag. 3; Walderwyss, pag. 15; zRating, pag. 6.

98 TI, pag. 1; Economiesuisse, pag. 24; SO HK, pag. 3 seg.; ZH HK, pag. 4.

99 Böckli, pag. 3.

100 Cfr. nota 16.