Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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ottengono una parte della successione nettamente inferiore. Per permettere alla Confederazione di introdurre una normativa uniforme la Costituzione federale deve dapprima attribuirgliene la competenza, il che è stato nettamente rifiutato dal Popolo e dai Cantoni nella votazione popolare del 14 giugno 2015.
Da quanto detto si desume che la parità di trattamento in materia successoria non è sufficiente per realizzare un’effettiva parità di trattamento tra matrimonio e partenariato di fatto. La presente revisione intende almeno accrescere le possibilità per l’ereditando di attribuire al partner di fatto superstite, con una disposizione a causa di morte, una parte della successione maggiore di quella che può attribuirgli oggi. Ciò è senz’altro possibile riducendo le porzioni legittime come propone l’avamprogetto. Questa soluzione evita soprattutto la difficoltà di dare una definizione legale del partenariato di fatto ed evita ai giudici le difficoltà di darne una valutazione qualitativa33. Spetta all’ereditando decidere quale importanza dare al partenariato e in quale misura il partner di fatto debba partecipare alla successione.
Conformemente alle considerazioni del Consiglio federale nel rapporto del marzo 201534 sulla modernizzazione del diritto di famiglia, si intende inoltre introdurre anche la possibilità di attribuire una parte dell’eredità al partner di fatto, in caso di rigore, anche se manca una corrispondente disposizione a causa di morte (cfr. in proposito art. 484a AP-CC).
3.8 Trattamento successorio dei figliastri
Va inoltre chiarito come il diritto successorio intende trattare in futuro le relazioni con i figliastri. Come già rilevato, il loro numero è aumentato soprattutto in seguito all’aumento del numero dei divorzi negli ultimi anni. Fino a quando non vi è un’autentica adozione del figliastro, il CC non riconosce l’esistenza di un legame di diritto di famiglia tra il figliastro e il patrigno o la matrigna. Di conseguenza, in caso di decesso del patrigno o della matrigna, il figliastro non ha alcun diritto ereditario legale. In alcuni casi, questa situazione giuridica può avere risultati insoddisfacenti, per esempio nel caso in cui al figliastro, che è cresciuto a lungo con il figlio biologico dell’ereditando e ha di fatto un legame di intensità analoga con l’ereditando, non spetta alcuna quota ereditaria legale e quindi nemmeno una porzione legittima. Tuttavia, la difficoltà consiste di nuovo nel fatto che la relazione e la qualità della relazione tra figliastro ed ereditando è individuale e, a seconda dei casi, può prendere forme molto diverse. Si va da relazioni strette a comunità abitative senza particolare vicinanza di fatto fino a rapporti molto conflittuali. La durata della vita comune, l’età del figlio e i modi in cui la relazione è stata vissuta e alimentata portano a situazioni talmente diverse che non sarebbe giustificato prevedere una soluzione legislativa standardizzata da applicare a tutti i rapporti con i figliastri.
Di conseguenza rimangono due possibilità. Da una parte si possono far dipendere le quote ereditarie legali dal fatto che la relazione abbia una certa qualità35. Il problema di questa soluzione risiede nel fatto che il giudice deve valutare e qualificare la
33 Cfr. in proposito il rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 27 seg.
34 Cfr. in proposito il rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 33.
35 In questo senso Cottier, pag. 40.