Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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di successione legale né un diritto a una porzione legittima. La discussione sull’adeguatezza di questa soluzione prende due direzioni molto diverse. Alcuni chiedono di conservare lo status quo poiché gli interessati hanno consapevolmente deciso di non sottoporre la loro relazione a norme giuridiche. Altri invece chiedono di introdurre una quota legale e perfino una porzione legittima per i partner di fatto come nella normativa prevista per i coniugi, poiché al giorno d’oggi in molti casi il partenariato di fatto ha sostituito il matrimonio e ha i medesimi bisogni di protezione30.

Il diritto vigente permette alle coppie che vivono in partenariato di fatto di disciplinare la loro relazione, compreso il caso di morte di uno dei partner, con una convenzione contrattuale. Ciò malgrado si chiede al legislatore di adottare disposizioni di legge per lo scioglimento del partenariato di fatto, soprattutto perché molte persone non regolano per tempo la loro successione, anche se lo vorrebbero effettivamente fare. È compito del legislatore colmare questa lacuna e adottare una normativa adeguata31. Dal punto di vista del diritto successorio occorre inoltre puntualizzare che apparentemente quasi la metà della popolazione ritiene a torto che, secondo il diritto vigente, al partner di fatto spetta una quota ereditaria32.

Anche la mozione Gutzwiller su cui poggia la presente revisione chiede che «i partner non sposati, finora discriminati, vengano inclusi nel diritto successorio e in materia di legittima e beneficino dunque del medesimo equo trattamento destinato alle coppie sposate o in unione domestica registrata (eventualmente a determinate condizioni riguardo all'equivalenza della comunione domestica e della responsabilità).» La versione della mozione che il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale precisa tuttavia che non viene richiesta la parità di trattamento tra coppie di concubini e coppie di coniugi. Su questo punto il Parlamento ha preso un’importante decisione preliminare.

In questo contesto vi sono due ulteriori aspetti di rilievo.

Considerare in quale misura il partenariato di fatto vada trattato al pari del matrimonio soltanto nell’ottica del diritto successorio in molti casi limita eccessivamente la comprensione della materia: la realtà mostra che, nelle coppie sposate, il partner superstite beneficia del regime dei beni prescritto dalla legge e dell’attribuzione di una parte maggiore dell’aumento degli acquisti (art. 216 CC). Il diritto successorio ha un’importanza relativamente minore. Di conseguenza, in molti casi la non applicazione del diritto sul regime matrimoniale dei beni nei partenariati di fatto lascia il partner superstite in una situazione finanziaria relativamente disagiata in cui il diritto successorio diviene più importante per garantire il suo sostentamento.

Occorre inoltre rilevare che le norme fiscali sono cagione di un’ulteriore disparità di trattamento tra matrimonio e partenariato di fatto. Le liberalità fatte al coniuge nell’ambito del regime matrimoniale dei beni e in ambito successorio sono esenti da imposte in tutti i Cantoni, ma le liberalità successorie tra partner di fatto sono oggetto di un’importante imposta di successione nella maggior parte dei Cantoni. Negli ultimi anni molti Cantoni hanno ridotto le loro aliquote fiscali ma, come in passato, i partner di fatto rimangono seriamente svantaggiati sotto il profilo fiscale rispetto ai coniugi e infine, anche in condizioni equivalenti sotto ogni altro punto di vista,

30 Cfr. in proposito l’esauriente rapporto del Consiglio federale sulla modernizzazione del diritto di famiglia (nota 12), pag. 25 segg.

31 In questo senso in particolare Cottier, pag. 35 segg. con numerosi rimandi in nota 63.

32 Stutz/Bauer/Schmugge, pag. 215; in proposito anche Cottier, pag. 32.