Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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semplificare l’applicazione del diritto. Lo auspica pure il Parlamento che, nella mozione Gutzwiler ha incaricato il Consiglio federale di esaminare se appaiano opportune ulteriori modifiche del diritto successorio.
3.11 Diritto transitorio
Il diritto transitorio in materia di successioni è retto da due disposizioni speciali (art. 15–16 Tit. fin. CC) e dai principi generali del diritto transitorio (art. 1–4 Tit. fin. CC). Il criterio determinante è il momento della morte dell’ereditando: se è avvenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto, si applica il vecchio diritto, mentre dopo l’entrata in vigore della revisione si applica il nuovo diritto. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di una successione legale, o che prima dell’entrata in vigore sia stilata una disposizione a causa di morte o concluso un contratto successorio. Da questo principio risulta una normativa chiara le cui conseguenze sono prevedibili anche per la prassi e nella maggior parte dei casi evitano difficili questioni di interpretazione. È pertanto opportuno continuare ad applicare l’attuale diritto transitorio.
È inevitabile che in singoli casi si debba dare risposta a questioni delicate, in particolare qualora determinati passaggi di una disposizione a causa di morte o di un contratto successorio lascino intendere che, sotto l’egida del nuovo diritto, l’ereditando avrebbe disposto in altro modo o che sarebbe stato concluso un contratto diverso. Siffatte incertezze sono tuttavia necessariamente connesse con una modifica delle disposizioni del diritto successorio e il legislatore non può darvi risposte astratte. In questi casi spetterà ai giudici trovare soluzioni adeguate in base alle regole generali.
3.12 Aspetti internazionali
Sul piano internazionale, è recentemente entrato in vigore nell’Unione europea il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 201240, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. La mozione Recordon del 12 dicembre 201441, trattata e liquidata dalle Camere federali nell’ottobre 2015, chiedeva al Consiglio federale «di esaminare le possibilità di allestire una convenzione internazionale sulle successioni o di adottare qualsiasi altra misura che eviti alla Svizzera l'esclusione dallo spazio giuridico di questo settore, creato dal regolamento 650-2012 dell'Unione europea (UE)». In occasione della seduta della seconda Camera federale, durante la quale è stata liquidata la mozione, il Consiglio federale ha fatto notare che sta esaminando un avamprogetto concernente il diritto internazionale delle successioni in vista dell’avvio di una procedura di consultazione entro la fine del 2016. Sta attualmente esaminando quali sono le disposizioni sulle successioni da modificare nella legge federale del 18 dicembre 198742 sul diritto internazionale privato (LDIP; art. 86–96). Tale esame, effettuato in una sede separata da quella del presente avamprogetto, non si limita a
40 GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
41 14.4285 «Convenzione internazionale sulle successioni»
42 RS 291.