Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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adeguata al caso concreto. In alcuni casi si creano nuove opzioni interessanti anche per la successione dell’impresa. Altrettanto vale per l’abolizione della porzione legittima dei genitori, non più al passo con i tempi (art. 471 n. 2).
Poiché la presente revisione non intende favorire il coniuge o il partner registrato superstite in modo unilaterale, ma vuole soprattutto estendere le possibilità a disposizione dell’ereditando, appare coerente ridurre la porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstiti. L’avamprogetto intende ridurre a un quarto la loro porzione legittima, attualmente della metà della quota ereditaria legale.
Proposta
Art. 471: riduzione della legittima dei discendenti (da 3/4 a 1/2) e del coniuge o partner registrato (da 1/2 a 1/4); soppressione della legittima dei genitori.
5.2 Introduzione del legato di mantenimento
Come già spiegato, il mandato del Parlamento deve sostanzialmente essere adempiuto con la riduzione delle porzioni legittime e il conseguente aumento delle possibilità di disporre dell’ereditando. Il Consiglio federale rifiuta invece l’introduzione di una quota ereditaria legale e anche di un diritto a una porzione legittima per il partner di fatto. In linea di massima, anche in futuro i partner di fatto saranno beneficiati in via successoria soltanto se il disponente lo prevede espressamente. Ciò evita soprattutto di dover operare distinzioni difficili e tiene conto delle molteplici forme che possono assumere le comunioni di vita. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che in alcuni casi una tale soluzione può generare difficoltà. Se in un partenariato di fatto vi è stata una suddivisione di ruoli che ha richiesto forti investimenti a un partner, può essere scioccante che dopo il decesso dell’altro partner, il primo non abbia nessun diritto ereditario e che l’intera successione vada ai parenti del defunto. I casi principali sono due:
– un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per curare i figli comuni o i figli dell’altro partner. Dopo la morte dell’ereditando, questa persona si trova nel bisogno, mentre nella successione vi sono importanti valori patrimoniali;
– un partner ha ridotto la propria attività lucrativa per prestare al disponente o a un suo parente le cure di cui aveva bisogno.
In un tale scenario, alla morte del disponente, il partner superstite può trovarsi in una situazione di bisogno, in particolare se le sue risorse finanziarie sono modeste o nulle. Secondo il diritto vigente, non è previsto alcun trasferimento patrimoniale, né nel contesto del regime dei beni né in quello successorio, salvo che il disponente lo abbia esplicitamente disposto. In via di principio si può tuttavia sostenere che per garantire la situazione economica del partner superstite gli interessati avrebbero potuto sposarsi o prendere disposizioni di altro genere. Non va quindi adottata alcuna normativa che comprenda tutte le unioni domestiche di fatto, perché si applicherebbe anche ai partenariati in cui i partner erano concordi nel non voler l’applicazione di una tale normativa e per i quali oggettivamente non vi è alcun bisogno di intervenire. Il Consiglio federale ritiene invece necessario dare al giudice la possibilità di intervenire nel singolo caso per evitare casi scioccanti. Intende farlo introducendo il cosiddetto legato di mantenimento.