Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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(nessun equo trattamento in materia di diritto successorio tra le

coppie non sposate e quelle sposate). Nonostante la revisione

parziale, il testatore deve poter continuare a privilegiare i famili-

ari nella misura attualmente prevista.

Con questa modifica la commissione, e in seguito anche il Consiglio nazionale, hanno voluto esprimere un certo scetticismo nei confronti della motivazione della mozione, in particolare nei confronti della richiesta di conferire il diritto alla quota ereditaria legale e alla porzione legittima ai partner di fatto non coniugati, finora discriminati e in tal modo di concedere loro un trattamento paritario, cioè equivalente, a quello dei partner coniugati o dei partner registrati dello stesso sesso (comunque a determinate condizioni per quanto concerne la comunione di vita e di responsabilità)58. In seguito, il Consiglio degli Stati ha accettato la versione modificata della mozione accogliendo la proposta della propria commissione59e il 7 giugno 2011 ha deciso all’unanimità di trasmettere la mozione al Consiglio federale60.

Per accertare la necessità di una revisione del diritto successorio e le possibili modalità, l’Ufficio federale di giustizia ha incaricato tre periti esterni:

– Michelle Cottier, Prof. Dr. iur., MA, professore ordinario all’università di Ginevra;

– Peter Breitschmid, Prof. Dr. iur., professore ordinario all’università di Zurigo;

– Denis Piotet, Prof. Dr. iur., professore ordinario all’università di Losanna.

Questa perizia è stata redatta nel termine convenuto e ha funto da base per i successivi lavori di revisione61.

5 Attuazione della mozione Gutzwiller

Il mandato del Parlamento deve essere attuato con due revisioni mirate.

5.1 Riduzione delle porzioni legittime

Come precedentemente illustrato, quanto richiesto dalla mozione Gutzwiler viene attuato principalmente riducendo le attuali porzioni legittime. Di importanza centrale è la riduzione della porzione legittima dei discendenti da tre quarti alla metà (art. 471 n. 1), aumentando di conseguenza la porzione disponibile e la flessibilità di cui dispone l’ereditando. La parte del patrimonio non più vincolata dalla porzione legittima entra ora nella porzione liberamente disponibile, dando all’ereditando nuove possibilità di attribuire questi beni patrimoniali, per esempio a un coniuge superstite, a un partner di fatto o a un figliastro, e di trovare così una soluzione

58 Intervento Huber (portavoce della commissione), Boll. Uff. 2011 N 108.

59 Rapporto della CAG-S del 31 marzo 2011, può essere consultato all’indirizzo http://www.parlament.ch/sites/kb/2010/Rapporto_della_commissioni_CAG- S_10.3524_2011-03-31.pdf.

60 Boll. Uff. 2011 S 489

61 Le perizie sono state pubblicate in un numero comune delle riviste notalex e successio.