Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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tiva incoraggerà la promozione di nuovi processi civili. Occorre pertanto evitare in ogni modo che sia portata davanti al giudice ogni successione in cui il defunto viveva in un partenariato di fatto. La legge deve invece stabilire chiaramente che il legato di mantenimento è una soluzione speciale da applicare in casi particolarmente delicati.
Per garantire agli interessati la necessaria certezza del diritto, va previsto un termine di perenzione dell’azione. È opportuno fissare un termine di tre mesi, analogo al termine per la rinuncia all’eredità (art. 567 cpv. 1 CC). L’azione deve essere promossa entro tre mesi dal momento in cui l’attore apprende del decesso dell’ereditando. Conformemente alla regola dell’articolo 567 capoverso 2 CC, il termine decorre dalla conoscenza della morte dell’ereditando. Poiché l’azione presuppone l’esistenza di una comunione di fatto, occorre partire dal presupposto che nella maggior parte dei casi, dopo la morte dell’ereditando, il termine prende a decorrere con relativa rapidità.
Questa regola è proposta anche per tenere conto della situazione dei figliastri. Essi possono chiedere al giudice un legato di mantenimento se durante la loro minore età hanno vissuto almeno cinque anni in comunione domestica con l’ereditando che ha loro fornito, e avrebbe continuato a fornire, un sostegno finanziario se non fosse deceduto. L’importo di questo legato non deve eccedere l’importo massimo che avrebbe versato il defunto.
Proposta
Art. 484a (nuovo): definisce il legato di mantenimento e le sue condizioni.
5.3 Valutazione
I presenti adeguamenti del CC soddisfano pienamente i requisiti della revisione del diritto successorio stabiliti dal Parlamento con la trasmissione della mozione Gutzwiler. La quota ereditaria e il diritto alla porzione legittima sono resi più flessibili, conservando nel contempo il nucleo primordiale del diritto vigente. L’avamprogetto non parifica le coppie di concubini con le coppie di coniugi e continua a permettere al disponente di beneficiare nella misura attuale i parenti.
6 Disciplinamento di problematiche attuali
6.1 Convenzione matrimoniale che attribuisce al coniuge superstite una parte maggiore dell’aumento del regime
Diritto vigente
Dopo la morte di una persona coniugata, in un primo tempo si procede allo scioglimento del regime dei beni matrimoniali e in un secondo tempo alla divisione dell’eredità.
Nel regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti, la metà degli acquisti (aumento durante l’unione coniugale) è attribuita al coniuge superstite in occasione dello scioglimento del regime, mentre l’altra metà e i beni propri del defunto entrano nella massa ereditaria. Per convenzione matrimoniale, i coniugi