Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Si propone di introdurre un legato previsto dalla legge e indipendente dalla volontà del disponente. Il diritto al pagamento di un legato di mantenimento dipende dall’adempimento delle seguenti condizioni:

– una convivenza di fatto con il defunto durata almeno tre anni: si intende la convivenza di una coppia (eterosessuale o omosessuale); una mera comunità abitativa tra fratelli o sorelle non adempie la condizione. Non importa se uno o i due partner erano sposati o uniti in partenariato con una terza persona;

– ragguardevoli prestazioni nell’interesse del defunto: si intendono prima di tutto la cura dei figli comuni o dei figli del defunto, nonché la cura del defunto o di suoi parenti;

– il legato di mantenimento deve garantire un mantenimento adeguato alla persona che lo chiede. Ciò significa che essa non dispone di mezzi sufficienti per provvedere da sola al proprio mantenimento. L’importo necessario dipende dalle circostanze del caso concreto, ma il limite massimo è lo standard di vita precedente al decesso dell’ereditando;

– infine il pagamento del legato deve poter ragionevolmente essere imposto agli eredi legali, segnatamente in considerazione della loro situazione finanziaria e dell’importo della successione.

Se queste condizioni sono adempiute, nei confronti della successione sussiste un diritto al pagamento del legato di mantenimento. Il giudice stabilisce l’importo del legato facendo uso del suo potere d’apprezzamento, fermo restando che il bisogno del legatario, nonché il carattere ragionevole dell’importo in considerazione della situazione finanziaria degli eredi e dell’entità della successione rappresentano i criteri decisivi in base ai quali va stabilito l’importo del legato. Conformemente alla normativa vigente il giudice deve poter anche dare al legato la forma dell’usufrutto o decidere che sia pagato sotto forma di rendita. Per il rimanente si rimanda alla normativa vigente sull’acquisto del legato (art. 562 segg. CC).

Va stabilito se, e con quali modalità, le parti possono escludere la possibilità di un tale legato di mantenimento. Il disponente potrebbe escludere tale legato con una disposizione di ultima volontà, oppure il potenziale legatario potrebbe rinunciarvi per contratto. Tenuto conto del carattere d’eccezione della normativa proposta, appare tuttavia giustificato un fondamento di diritto imperativo che corrisponda all’idea espressa nell’articolo 279 del Codice di procedura civile (CPC)62, secondo cui il giudice omologa la convezione sulle conseguenze del divorzio se non è manifestamente inadeguata, per esempio se in una situazione di bisogno vi è una rinuncia a una prestazione previdenziale.

In considerazione del carattere generale delle condizioni per la concessione del legato di mantenimento, nella pratica, dopo la morte dell’ereditando, un accordo tra le parti interessate sulla concessione e sull’importo del legato sarà possibile soltanto in casi eccezionali. È invece necessaria una decisione giudiziaria che abbia le conseguenze indicate a seguire.

Come stabilito nell’articolo 484a capoverso 2 AP-CC, il legato di mantenimento è concesso dal giudice competente su azione. Il giudice esamina se nella fattispecie le condizioni del capoverso 1 sono adempiute e se del caso concede il legato. L’azione è promossa contro la successione. Il Consiglio federale è consapevole che la norma-

62 RS 272