Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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possono tuttavia derogare a questa regola e stabilire una diversa partecipazione all’aumento (art. 216 CC). In caso di decesso hanno così la possibilità di attribuire l’intero aumento del regime al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. In questo contesto, possono derogare alla porzione legittima ereditaria dei figli comuni e dei loro parenti, ma non a quella dei figli non comuni (o dei loro discendenti).
Nel regime matrimoniale della comunione dei beni, i beni comuni sono divisi a metà tra il coniuge superstite e gli eredi. Gli sposi possono tuttavia convenire per convenzione matrimoniale un altro modo di ripartizione (art. 241 CC). In caso di decesso hanno la possibilità di attribuire la totalità dei beni comuni al coniuge superstite e solo i beni propri rientrano nella successione. Tuttavia, contrariamente al regime della partecipazione agli acquisti, non possono derogare alla legittima dei discendenti che devono quindi ricevere 3/8 della metà dei beni comuni, vale a dire 3/16 di questi beni, i 13/16 rimanenti possono essere attribuiti al coniuge superstite per convenzione matrimoniale63. La porzione legittima dei discendenti (comuni e non comuni) è quindi protetta; infatti determinati beni che sarebbero considerati beni propri nel regime della partecipazione agli acquisti (e farebbero quindi parte della successione) possono essere considerati beni comuni nel regime della comunione dei beni64. La legittima dei genitori non è protetta.
L’articolo 25 della legge federale del 18 giugno 200465 sull’unione domestica registrata (LUD) prevede che i partner possono adottare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per lo scioglimento dell’unione domestica registrata. La convenzione non deve tuttavia ledere la porzione legittima dei discendenti di uno dei partner, ma può eliminare la porzione legittima dei genitori.
La regola che permette a un coniuge di attribuire all’altro l’intero aumento dell’unione coniugale ledendo la porzione legittima dei loro eredi e la possibilità di farlo sotto forma di convenzione matrimoniale (e non di contratto successorio) con effetto al decesso di un coniuge costituiscono leges speciales rispetto alle regole ordinarie del diritto successorio66.
La regola favorisce nettamente il coniuge superstite rispetto ai figli comuni. Nel caso frequente in cui i coniugi hanno costituito il loro patrimonio soltanto, o in ampia misura, dopo il matrimonio, il patrimonio è costituito in gran parte da acquisti e può essere integralmente attribuito al coniuge superstite per convenzione matrimoniale, escludendo completamente i figli comuni dalla successione e lasciando loro soltanto l’aspettativa successoria nei confronti del genitore superstite.
Critica del diritto vigente
Il testo di legge non stabilisce se l’attribuzione dell’aumento al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale sia una liberalità tra vivi (effettuata nell’ultimo secondo di vita poiché la liquidazione del regime matrimoniale precede la liquidazione della successione) o una disposizione a causa di morte. Questo punto è controverso anche nella dottrina; dal canto suo il Tribunale federale aveva scelto la secon-
63Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1582.
64Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1583.
65 RS 211.231
66 DTF 137 III 113 consid. 4.3 e Steinauer, N 496.