Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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In effetti la scelta del legislatore di fissare la porzione disponibile a un quarto della successione è il risultato di un compromesso di ultimo minuto, considerato incompatibile con la logica del codice e fortemente criticato dalla dottrina. La dottrina continua a essere divisa a grandi linee tra coloro che auspicano una porzione disponibile di un ottavo (1/8) o di tre ottavi (3/8)74; mentre sono pochi a sostenere la soluzione di un quarto (2/8). Inoltre, un esame approfondito di questa disposizione mediante le interpretazioni letterale, storica, sistematica e teleologica fa emergere diverse piccole incoerenze dovute alla complessità del dibattito e della materia75. La riduzione della porzione legittima legale dei discendenti da tre quarti (3/4) a metà (1/2), prevista dalla presente revisione del diritto delle successioni, aumenta la porzione disponibile di cui l’ereditando può disporre liberamente. Con l’accettazione della modifica proposta, sarà della metà (1/2) nei casi in cui era di tre ottavi (3/8). Occorre quindi chiedersi se occorre modificare di conseguenza l’articolo 473 capoverso 2 CC che fissa la porzione disponibile a un quarto (1/4) in caso di usufrutto del coniuge superstite. La disputa degli ottavi potrebbe così riprendere e i fautori dei tre ottavi (3/8) sarebbero allora logicamente a favore di una porzione disponibile di quattro ottavi (4/8 o 1/2), i fautori di un ottavo (1/8) per i due ottavi (2/8 o 1/4) e i sostenitori del compromesso si dividerebbero tra fautori dei tre ottavi (3/8) in quanto soluzione mediana tra le prime due e fautori della metà 1/2 (1 - 1/2 = 1/2) per coloro che calcolavano la porzione disponibile sulla base della porzione legittima dei discendenti (1 - 3/4 = 1/4).

Infine l’aumento della porzione disponibile che risulta dalla riduzione della porzione legittima dei discendenti permette al disponente di attribuire in piena proprietà al coniuge, in concorso con i discendenti, i tre quarti della successione (3/4 o 75 %), mentre prima era limitato ai cinque ottavi (5/8 o 62.5 per cento), il che costituisce già un significativo progresso delle possibilità di beneficiare il coniuge superstite. È opportuno interrogarsi sulla possibilità di beneficiarlo al di là di quanto indicato o di quanto permette l’attuale articolo 473 CC (25 % in piena proprietà e usufrutto sul 75 %).

Proposta

Ridurre la porzione legittima dei discendenti modifica profondamente il diritto delle successioni a loro sfavore. Questa modifica si prefigge innanzitutto di permettere al disponente di favorire il proprio partner non coniugato per adeguarsi alla realtà attuale dei genitori non sposati. La riduzione della porzione legittima non si prefigge di ridurre i diritti dei figli comuni a favore del coniuge superstite, anche se questa è una conseguenza inevitabile; la loro situazione non va ulteriormente peggiorata modificando indirettamente l’articolo 473 CC a loro sfavore. Inoltre, nella soluzione attuale, l’equilibrio dei sacrifici tra coniuge superstite (che rinuncia alla sua legittima accettando il legato d’usufrutto) e i discendenti comuni (che rinunciano temporaneamente all’integralità delle rispettive porzioni legittime) sembra corretto e

74 Secondo Carlin, pag. 313 segg.: per 1/8, Geiser, Ott, Aebi-Müller, Druex, Dürr, Hausheer, Hegnauer/Breitschmid, Pfäffli, Schwander, Simonius/Sutter, Wissmann et Wolf; per 3/8: Weimar, Kaufmann, Guinand/Stettler, Näf-Hoffmann, Schwager, Tschudin, Wildisen, Piotet, Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Sandoz, Carlin; per 2/8: Schnyder, Schmid, Held, Burkhardt, Stähelin.

75 Carlin, pag. 295 segg.