Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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adeguato. Tale non sarebbe il caso se la porzione disponibile prevista accanto all’usufrutto fosse aumentata da un quarto alla metà.
Appare quindi opportuno conservare in futuro l’articolo 473 CC nella sua versione attuale, voluta dal Parlamento nel 2001, con una porzione disponibile di un quarto (1/4). Così facendo si aderisce in pratica, per motivi pratici e politici, alla posizione che, prima della precisazione legislativa del 2001, fissava a un ottavo la porzione disponibile. Questa scelta deliberata va quindi precisata nel testo di legge correggendo, per quanto possibile in modo pragmatico, le traduzioni imprecise e altre irregolarità rilevate dalla dottrina per porre fine alla controversia attuale. Si potrebbe così evitare di modificare ancora il capoverso 2 che ha soltanto qualche anno, anche per garantire la certezza del diritto.
Il presente rapporto conferma pertanto che l’usufrutto tiene luogo della quota ereditaria legale attribuita dalla legge al coniuge superstite (cpv. 2) e quindi, scegliendo l’usufrutto, il disponente decide di attribuire al proprio coniuge l’equivalente della sua quota ereditaria legale (1/2) secondo l’articolo 462 CC e non soltanto la «legittima» come indicato nel testo italiano vigente; il termine «legittima» deve essere sostituito da «quota ereditaria legale». La porzione disponibile è di un quarto e la legittima dei discendenti è pure di un quarto.
Viene così sancito nella legge che la legittima dei discendenti è rispettata dalla nuda proprietà della parte gravata dall’usufrutto, a prescindere dal valore economico reale di tale nuda proprietà. Questa finzione rappresenta un’eccezione al sistema della porzione legittima secondo l’articolo 471 CC. Nello stesso modo, la porzione legittima è considerata rispettata dal valore dell’usufrutto a favore del coniuge superstite, superiore o inferiore alla sua porzione legittima che sia, sempre facendo eccezione all’articolo 471 CC.
Il termine «Begünstigung»/«libéralité»/«liberalità» nella nota marginale è sostituito dal termine neutro «Nutzniessung»/«usufruit»/«usufrutto» per eliminare una differenza di senso tra le lingue latine e il tedesco e sottolineare inoltre il fatto che l’articolo 473 CC non favorisce obbligatoriamente il coniuge superstite, come fa pensare il termine tedesco «Begünstigung», ma si tratta di una disposizione a causa di morte alternativa che permette un’eccezione alle regole sulla legittima.
Infine, nel testo francese l’espressione «descendants communs» sostituirà l’espressione «enfants communs», la nuova espressione è più precisa poiché la dottrina considera che la disposizione riguarda tutti i discendenti dalla prima parentela, conformemente alla versione del 1912; questa espressione è inoltre identica alla versione tedesca («gemeinsamen Nachkommen») e italiana («discendenti comuni»).
Art. 473: modifica del titolo marginale; sostituzione del termine «legittima» con «quota ereditaria legale» nel capoverso 2 della versione italiana; sostituzione del termine «enfants» con «descendants» nel capoverso 1 della versione francese.