Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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Art. 120 cpv. 2: il patto contrario deve essere concluso sotto forma di convenzione matrimoniale o di atto a causa di morte. La procedura di divorzio comporta la perdita della legittima e rimanda quindi al nuovo articolo 472 CC evitando l’introduzione di regole di diritto successorio nel diritto matrimoniale.
Art. 217 cpv. 2: rimando al nuovo articolo 472 CC.
Art. 241 cpv. 4: rimando al nuovo articolo 472 CC.
Art. 472: definizione dei casi in cui la procedura di divorzio comporta la perdita della legittima del coniuge superstite.
n. 1: la procedura è «continuata» su richiesta comune alle condizioni di cui all’articolo 292 CPC.
n. 2: il diritto alla porzione legittima è quindi perduto soltanto nei casi in cui la procedura dura più a lungo del normale (più di due anni).
Art. 31 cpv. 3 LUD: rimanda al nuovo articolo 472 CC; la stipulazione contraria deve rivestire la forma della convenzione patrimoniale secondo l’articolo 25 LPart (atto pubblico) o la forma dell’atto a causa di morte.
6.4 Previdenza privata vincolata, previdenza professionale e assicurazione sulla vita
A. Previdenza privata vincolata e previdenza professionale
Diritto vigente (pilastro 3a)
L’articolo 82 capoverso 1 LPP costituisce la base legale del pilastro 3a (anche detto previdenza privata vincolata; in seguito pilastro 3a) nel diritto svizzero. Prevede che i salariati e gli indipendenti possono dedurre dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni i contributi esclusivamente e irrevocabilmente versati per forme riconosciute di previdenza assimilate alla previdenza professionale. Giova ricordare che la previdenza professionale si prefigge, oltre all’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità dell’assicurato, di garantire ai superstiti un adeguato mantenimento del loro livello di vita87.
In adempimento del suo mandato legislativo che consiste nel definire quali sono le forme possibili di previdenza e chi abbia diritto di dedurre i contributi (art. 82 cpv. 2 LPP), il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza del 13 novembre 198588 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). Le forme riconosciute sono il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d’assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie (art. 1 cpv. 1 OPP 3). Nell’articolo 2 OPP 3, per rispettare una finalità di previdenza professionale in modo analogo all’articolo 20a LPP e all’articolo 15 dell’ordinanza del 30 ottobre 199489 sul libero passaggio (OLP), ha disciplinato l’ordine dei beneficiari:
87Art. 1 cpv. 1 LPP.