Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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La qualità di erede e la porzione legittima, in particolare quella del coniuge superstite, sono giustificate segnatamente da una finalità previdenziale82, specialmente nelle coppie di lungo corso. Pertanto, anche se il coniuge superstite dovesse perdere la qualità d’erede, in un primo tempo parteciperebbe comunque alla divisione dei beni del defunto nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale83 che avviene automaticamente dopo il decesso. In materia previdenziale, il coniuge superstite che ne adempie le condizioni beneficia inoltre delle prestazioni per i superstiti dell’AVS (art. 23 segg. della legge federale del 20 dicembre 194684 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; LAVS) e della previdenza professionale (art. 18 segg. della legge federale del 25 giugno 198285 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; LPP); tale non era il caso quando è stato adottato il Codice civile, all’inizio del ventesimo secondo.
Proposta
Anche se i casi in cui un coniuge muore durante la procedura di divorzio sono relativamente rari, appare opportuno modificare la regola vigente e sopprimere la porzione legittima del coniuge superstite in caso di richiesta comune (ossia nel caso in cui i coniugi sono d’accordo almeno sul fatto di divorziare) e nei casi in cui la procedura è eccessivamente lunga (più di due anni)86. Questo compromesso permette di tenere conto sia del bisogno di previdenza del coniuge superstite sia del bisogno di giustizia di chi desidera escludere dalla propria successione un coniuge che prolunga eccessivamente la procedura di divorzio. Occorre rilevare che, per escludere il coniuge dalla successione, il disponente dovrà redigere un testamento, essendo soppressa soltanto la porzione legittima e non la quota ereditaria.
Inoltre, le disposizioni a favore del coniuge contenute nelle disposizioni a causa di morte, comprese quelle previste in una convenzione matrimoniale, vengono a cadere se il divorzio o la procedura di divorzio comportano la perdita della porzione legittima (in caso di litispendenza di una procedura di divorzio su richiesta congiunta o di procedura durata più di due anni), salvo stipulazione contraria del disponente. Ciò permettere di uniformare, in una certa misura, la regola secondo cui gli effetti patrimoniali del matrimonio terminano con la presentazione della domanda di divorzio (in particolare per quanto concerne gli acquisti, la previdenza professionale e la qualità di erede legittimario nei casi di richiesta comune).
Per quanto concerne la separazione (art. 117 e 118 CC), istituto simile a quello del divorzio che permette ai coniugi di vivere separati nel regime della separazione dei beni, la sentenza di separazione non ha attualmente per conseguenza la perdita della qualità di erede né la divisione della previdenza professionale. La modifica prevista che prevede la perdita della legittima in determinate procedure di divorzio non deve quindi avere alcuna influenza sulle regole attuali della separazione, poiché contrariamente al divorzio, la separazione non ha alcun effetto sulle aspettative successorie dei coniugi. Non vi è pertanto alcuna necessità di modificare il pertinente testo legale.
82 Piotet, pag. 65.
83 Roussianos/Auberson, N 5 ad. art. 462 CC.
84 RS 831.10.
85 RS 831.40.
86 Soluzione basata sulle proposte di Piotet, pag. 92-93 e 99, e Fankhauser, pag. 268 segg.