Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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6.3 Qualità di erede legittimario del coniuge (o del partner registrato) in caso di decesso durante la procedura di divorzio (o di scioglimento)
Diritto vigente
Se un coniuge muore durante la procedura di divorzio, attualmente il coniuge superstite è non soltanto l’erede legale del suo sposo, ma conserva la qualità di erede legittimario, a prescindere dalla durata della procedura di divorzio o dalla sua acrimonia. Ai fini della successione ha quindi gli stessi diritti di un coniuge il cui sposo decede al di fuori della procedura di divorzio. Anche se il defunto è stato previdente e ha escluso per testamento il coniuge dalla cerchia dei destinatari della successione, quest’ultimo potrà ricevere la sua porzione legittima, considerato che le condizioni della diseredazione (esclusione dal novero degli eredi) sono molto restrittive e raramente realizzate.
La situazione attuale è il prodotto dell’articolo 120 capoverso 2 CC secondo cui i coniugi cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro soltanto dopo il divorzio, vale a dire dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio76. Questa regola vige fin dall’entrata in vigore del Codice civile svizzero, nel 1912; un tempo era l’articolo 154 capoverso 377. La medesima regola vale per i partner registrati durante la procedura di scioglimento (art. 31 LUD).
Invece, in materia di ripartizione dei beni, in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione giudiziale dei beni, lo scioglimento è considerato avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Altrettanto vale per la divisione della previdenza professionale in caso di divorzio conformemente alla modifica dell’articolo 122 CC, adottata dal Parlamento il 19 giugno 201578. La nuova disposizione prevede la divisione delle pretese nei confronti della previdenza professionale acquisite durante il matrimonio e fino all’avvio della procedura di divorzio, non più fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio come era il caso finora.
Critica del diritto vigente
Difficilmente si può ritenere che una persona coniugata, deceduta durante una procedura di divorzio, avrebbe voluto lasciare i propri beni all’altro coniuge. Nei casi estremi in cui, per ereditare, un coniuge prolunga di proposito la procedura di divorzio contro il coniuge malato attendendo o sperando nel suo decesso, il sistema attuale può essere ingiusto e sconcertante79. Questa problematica non è tuttavia stata oggetto di particolari discussioni durante l’iter parlamentare che ha portato all’adozione dell’articolo 120 capoverso 2 CC, entrato in vigore nel suo tenore attuale il 1° gennaio 200080. Sostanzialmente questa disposizione ha ripreso il contenuto dell’articolo 154 capoverso 3 vCC, e ciò malgrado le critiche espresse da alcuni autori prima della sua adozione81.
76 DTF 122 III 308, JdT 1998 I 140; Steinauer, N 106 con ulteriori rimandi.
77 RU 24 245
78 FF 2015 3969
79 Piotet, pag. 75.
80 Fankhauser, N 334
81 Fankhauser N 324 con ulteriori rimandi.