Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,

2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha sovvenuto in modo considerevole oppure la persona con cui ha convissuto ininterrottamente nei cinque anni precedenti il decesso o che deve sovvenire al sostentamento di uno o più figli comuni,

3. i genitori,

4. i fratelli e le sorelle,

5. gli altri eredi.

È precisato che l’assicurato può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse. Egli ha inoltre il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari secondo i numeri 3–5 e di precisare i loro diritti (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3).

Diritto vigente (secondo pilastro)

Le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2a) e sovraobbligatoria (pilastro 2b) versate a causa di morte sono escluse dalla massa ereditaria e non possono essere ridotte, anche se una parte minoritaria della dottrina contesta questa situazione per quanto concerne il pilastro 2b90. Rientrano invece nella massa ereditaria gli averi di libero passaggio LPP che l’assicurato ha ritirato durante la sua vita e di cui ha disposto, per esempio per finanziare il proprio alloggio. Per quanto concerne i riscatti volontari, il cui importo massimo è stabilito dalla legge e che hanno finalità previdenziali, giova rilevare che non devono poter essere oggetto di una qualsiasi azione successoria, checché ne pensi una parte della dottrina91. Questa netta separazione tra la previdenza professionale e il diritto successorio è necessaria per garantire che questi averi siano prevalentemente retti dal diritto previdenziale.

Critica del diritto vigente

Il legame tra il diritto della previdenza vincolata e il diritto delle successioni, e principalmente il quesito dell’inclusione nella massa ereditaria, o dell’esclusione, degli averi accumulati dal defunto nel pilastro 3a, non è mai stato esplicitamente disciplinato ed è oggetto di discussioni.

Vi sono numerosi argomenti a favore dell’esclusione di questi importi dalla massa ereditaria:

– se gli averi del pilastro 3a fossero inclusi nella massa ereditaria, sarebbero accessibili ai creditori del defunto e della massa, il che è incompatibile con il loro scopo previdenziale (mantenere il livello di vita dei superstiti, coniugi e figli minori in particolare);

– se questi averi potessero essere impiegati per scopi non previdenziali, il motivo della loro esenzione fiscale verrebbe a mancare;

– il pilastro 3a rappresenta l’intera previdenza professionale delle persone sprovviste di un secondo pilastro (segnatamente gli indipendenti);

90 Nertz, N 40-42 ad art. 476 e rimandi citati.

91 Aebi-Müller, Die drei Säulen, pag. 21.