Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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oggetto di collazione o di reintegrazione. Altrettanto varrà per le prestazioni del secondo pilastro. Questa modifica chiarirà come trattare gli averi dei diversi pilastri della sicurezza sociale in materia successoria.

Art. 476 cpv. 2: nuovo titolo marginale e completa esclusione delle prestazioni del secondo e terzo pilastro ricevute dagli eredi e dagli altri beneficiari.

B. Assicurazione sulla vita

Diritto vigente

Attualmente, in materia di assicurazione sulla vita, il capitale assicurato, qualunque sia la forma scelta dal defunto per farne beneficiare un terzo, non fa parte dei beni disponibili della successione. Per questo motivo l’articolo 476 CC prevede che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra vivi [beneficio secondo l’art. 76 della legge del 2 apr. 190897 sul contratto d’assicurazione, LCA] o con disposizione a causa di morte [legato secondo l’art. 563 cpv. 2 CC] e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo [cessione secondo l’art. 73 LCA]98 siano reintegrate nella successione.

L’importo dell’assicurazione computato nella massa ereditaria per determinare la porzione disponibile (art. 476 CC) e calcolare la riduzione (art. 529 CC) nel casi in cui il defunto aveva concluso un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo è il valore di riscatto al momento della morte. Questo importo è sempre inferiore alla somma assicurata e la situazione attuale favorisce quindi il beneficiario dell’assicurazione rispetto agli eredi legittimari le cui porzioni legittime sono meno elevate di quanto sarebbero se fosse rispettata la regola secondo cui deve essere reintegrato l’insieme delle liberalità99.

Stabilire se l’intero importo ricevuto dal beneficiario deve essere reintegrato (in applicazione degli articoli 475 e 527 n. 3 CC) o se non occorre alcuna reintegrazione non essendovi valore di riscatto secondo l’articolo 476 CC100, nei casi in cui una liberalità è effettuata per il tramite di un’assicurazione che non ha, o non ha ancora, un valore di riscatto, è fortemente controverso nella dottrina.

Critiche del diritto vigente

La decisione di tenere conto del valore di riscatto delle assicurazioni in caso di morte è segnatamente frutto di un compromesso tra due correnti della dottrina (disposizione a causa di morte o atto tra vivi?) e risale all’inizio del 20° secolo, un’epoca in cui la previdenza per i decessi dei parenti era ancora interamente individuale e in cui non esistevano ancora né il primo né il secondo pilastro101. Mantenere la formulazione del testo attuale dell’articolo 476 CC, che non gode di speciale favore nella dottrina102, non ha più molto senso dopo l’entrata in vigore del sistema attuale di previdenza e oggi appare difficile giustificare la lex specialis secondo cui

97 RS 221.229.1.

98 Steinauer, N 485.

99 Steinauer, N 492.

100 Steinauer, N 493a e 493b.

101 Piotet, pag. 79.

102 Nertz, N 2 ad art. 476 e rimandi citati.