Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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deve essere illimitato né sussistere in tutti i casi. Deve invece essere limitato e proporzionato ai diritti connessi alla pretesa principale dell’avente diritto126.
Idealmente la nuova base legale dovrebbe anche stabilire i criteri che determinano il diritto d’informazione sugli averi di cui il disponente era soltanto l’avente diritto economico senza essere partner contrattuale della banca o del terzo interessato; queste domande sono attualmente giudicate in modo diverso nei diversi Cantoni127.
Proposta
Alle persone che hanno dei diritti nei confronti della successione è opportuno concedere un diritto d’informazione esteso, così da permettere loro di far pienamente valere i loro diritti nella successione. A tal fine gli eredi devono avere la possibilità di ottenere una conoscenza completa degli averi che costituiscono o dovrebbero costituire la successione, dunque di ottenere ogni informazione utile sul patrimonio del disponente anche prima del suo decesso, compresi i beni patrimoniali che ha per esempio accordato a un trust o di cui è soltanto l’avente diritto economico.
Nuovo capo VI: in quanto effetto diretto della devoluzione, il diritto d’informazione in materia successoria è inserito nel titolo sedicesimo del CC («Degli effetti della devoluzione»).
Art. 601a (nuovo): sono titolari di questo diritto gli eredi legittimari, gli eredi non legittimari legali o istituiti, nonché gli eredi e legatari menzionati in una disposizione a causa di morte o esclusi da una tale disposizione: infatti tutti loro dispongono di una pretesa successoria. Sono obbligati a fornire le informazioni tutti i terzi che hanno gestito, posseduto o ricevuto valori patrimoniali (in senso esteso) del defunto, comprese le banche, i gestori patrimoniali o altri trustees. Sono compresi i valori patrimoniali di cui il defunto era l’avente economicamente diritto, poiché sono «valori patrimoniali del defunto», sono pure compresi i beni che il disponente ha attribuito a un trust, in particolare in qualità di settlor. I terzi che dispongono soltanto di informazioni non sono assoggettati a questo obbligo, ma possono avere un obbligo contrattuale d’informare.
6.7 Collazione e riduzione
Diritto vigente
Malgrado possa disporre liberamente dei suoi beni durante la vita senza rendere conto ai suoi eredi, il disponente è in una certa misura limitato dalle regole sulle collazioni e sulle riduzioni. Le collazioni consistono nel fatto che gli eredi legali sono vicendevolmente tenuti a conferire alla successione in natura o in valore le liberalità ricevute mentre l’ereditando era in vita. La legge presume quindi che quest’ultimo non ha voluto favorire un erede a scapito di un altro. Le riduzioni permettono agli eredi legittimari la cui porzione legittima è lesa da tali liberalità tra vivi o a causa di morte di farle ridurre in misura tale da rispettare i loro diritti alla legittima. La collazione si prefigge quindi di garantire la parità di trattamento degli
126 Piotet, Les fondements, pag. 84.
127 Hamm/Brusa, pag. 70.