Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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a) Riduzione di legato a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC)
Fatta salva la diversa intenzione del disponente, se la liberalità ricevuta da un erede istituito o da un legatario è ridotta, quest’ultimo può ripercuotere proporzionalmente la riduzione sui legati che egli stesso è tenuto a effettuare. Infatti, si presume che, se fosse stato a conoscenza del fatto che la liberalità concessa per testamento sarebbe stata ridotta, il disponente avrebbe spontaneamente ridotto nella medesima misura il legato di cui ha incaricato il beneficiario della liberalità.
Esempio143: il disponente ha legato a X un terreno di un valore di 100'000 franchi e ha incaricato X di versare 50'000 franchi all’istituto di beneficenza Y. Prima di eseguire il sublegato, X apprende che il suo legato sarà ridotto del 20 per cento. Anche X può ridurre del 20 per cento il sublegato che deve a Y, quindi ridotto a 40'000 franchi.
b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall’erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC)
Nello stesso ordine di idee, se la parte che ha ricevuto una liberalità grazie a un contratto successorio (oneroso) ha fatto una controprestazione tra vivi al disponente e la liberalità ricevuta viene ridotta, può chiedere la proporzionale riduzione o restituzione della prestazione da lui fornita.
Critica del diritto vigente
a) Riduzione dei legati a carico di eredi istituiti o di legatari (art. 525 cpv. 2 CC)
La riduzione indiretta di cui all’articolo 525 capoverso 2 non pone particolari problemi se il sublegato da ridurre non è ancora stato eseguito, il beneficiario della liberalità può semplicemente ridurre l’importo del sublegato prima di effettuarlo. Invece, se il sublegato è già stato eseguito, nella pratica il beneficiario della liberalità ridotta può incontrare grandi difficoltà per recuperare l’importo corrispondente presso il beneficiario del sublegato144 e può perfino dover promuovere un’azione giudiziaria. Alcuni autori ritengono che in un caso di questo genere spetta al legittimario che chiede la riduzione del legato, non all’erede istituito o al legatario, agire direttamente (anche) contro il sublegatario per far ridurre il sublegato145. Questa interpretazione sembra tuttavia poco compatibile con il testo di legge secondo cui la persona la cui liberalità è stata ridotta può chiedere che i legati di cui è debitrice siano ridotti nella stessa misura.
Esempio: riprendendo l’esempio precedente, se il sublegato è già stato eseguito, non è chiaro se il legittimario leso debba agire in riduzione di 20 000 franchi contro X che a sua volta deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro Y o se il legittimario leso deve agire in riduzione di 10 000 franchi contro X e di 10 000 franchi contro Y.
Inoltre, il testo dell’articolo 525 capoverso 2 CC non tiene conto del fatto che, se la parte dell’erede istituito è stata ridotta in seguito a una domanda di riduzione dell’erede legittimario, quest’ultimo diviene almeno in parte (proporzionalmente) debitore del legato o dell’onere che grava l’erede istituito146 e dovrebbe quindi agire contro il beneficiario del legato.
143 Steinauer, N 849c.
144 Eigenmann, N 5 ad art. 525 CC.
145 Segnatamente Steinauer e Piotet (Steinauer, N 849d e rimandi citati).
146 Piotet, pag. 84.