Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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trasferimento a favore del trust, questo trasferimento di beni di cui il defunto era proprietario o avente diritto economico costituisce una liberalità tra vivi a favore dei beneficiari del trust che può essere oggetto di una domanda di restituzione per via giudiziaria. Va comunque tenuto presente che in futuro il termine «donazione» potrebbe essere interpretato in un modo più restrittivo escludendo dal campo di applicazione della presente regola la costituzione di una fondazione e quindi per analogia quella di un trust141; ciò va evitato estendendo il campo d’applicazione della norma.
Va pure stabilito se, per quanto riguarda i termini, è legittima la disparità di trattamento tra non eredi beneficiari della liberalità (liberalità suscettibile di riduzione se la morte avviene nei cinque anni che seguono la donazione) e eredi (liberalità suscettibile di riduzione indipendentemente dal momento della donazione e della morte). Occorre inoltre decidere se un trattamento paritario che imponga la collazione agli eredi soltanto per le liberalità intervenute nei cinque anni precedenti la morte non avrebbe un effetto positivo sul numero delle procedure giudiziarie in materia. A tale riguardo, non sembra corretto invocare la parità di trattamento tra eredi nelle regole sulla collazione per poi limitare il loro diritto di far valere la loro porzione legittima alle sole liberalità effettuate dal disponente nei cinque anni che precedono il decesso. L’idea può quindi essere abbandonata.
Proposta
La proposta modifica del testo legale si prefigge di riprendere nel miglior modo l’interpretazione della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza per porre fine alla controversia senza modificare il testo attuale più di quanto sia necessario.
Art. 527 n. 1: soggiace alla riduzione ogni liberalità tra vivi a titolo di acconto della quota ereditaria a cui non si applica l’articolo 626 CC sulla collazione. Il testo tedesco riprende la nozione di «unentgeltliche Zuwendung» (liberalità) dall’art. 208 CC.
Art. 527 n. 3: nell’italiano, il termine «donazioni» è sostituito da «liberalità», che rimanda alla medesima nozione impiegata al numero 1; si tratta di una modifica analoga a quella del tedesco che riprende la nozione di «unentgeltliche Zuwendung» (liberalità) dall’articolo 208 CC.
Art. 626 cpv. 2: le condizioni della collazione legale sono precisate e la lista che confondeva modalità e scopo della liberalità è soppressa.
6.8 Riduzione indiretta
Diritto vigente
Fa eccezione al principio secondo cui l'azione di riduzione è riservata agli eredi legittimari, la possibilità di ripercuotere la riduzione come riduzione indiretta (cosiddetta riduzione di secondo grado)142 per l’erede istituito o il legatario che subisce una riduzione e deve effettuare una prestazione; ciò è possibile in due casi.
141 Segnatamente Forni/Piatti, N 9 ad art. 527 CC.
142 Guinand/Stettler/Leuba, N 167.