Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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eredi, la riduzione di proteggere la porzione legittima legale; entrambe queste pretese presuppongono una liberalità gratuita e la volontà del defunto di fare una liberalità128.
La questione della riduzione delle liberalità ricevute come anticipo della quota ereditaria
Secondo l’articolo 527 numero 1 CC, sono soprattutto le liberalità tra vivi, che sono concesse a titolo di anticipo della quota ereditaria - sotto forma di dote, dotazione o cessione di beni - e non soggiacciono a collazione secondo gli articoli 626 capoverso 2 e 627 CC, a poter essere oggetto di un’azione di riduzione da parte degli eredi la cui porzione legittima è stata lesa. Lo scopo di tale disposizione è di fare in modo che tutte le liberalità fatte tra vivi a titolo di dotazione (al fine di permettere, garantire o migliorare la vita del beneficiario129) di cui non è tenuto conto nel calcolo delle parti successorie non ledano le porzioni legittime degli altri discendenti. Anche se l’enumerazione di queste liberalità contenuta nell’articolo 527 numero 1 non è perfettamente identica a quella dell’articolo 626 capoverso 2 CC (manca la menzione del «condono di debiti» e delle «simili liberalità»), i due articoli riguardano le medesime liberalità130.
L’interpretazione di queste regole, situate al crocevia di due istituti capitali del diritto successorio131, suscita confusione per la sua complessità e genera una delle maggiori controversie di questo ramo del diritto svizzero132. Una parte minoritaria della dottrina interpreta in modo restrittivo la nozione di anticipo della quota ereditaria che soggiace alla riduzione. Questi autori ritengono che soggiacciono alla riduzione ai sensi dell’articolo 527 numero 1 soltanto le liberalità fatte nell’idea che sarebbero state reintegrate, ma che infine non lo sono state perché il beneficiario non partecipa alla successione e non vi è rappresentato. La maggioranza della dottrina sostiene la teoria estensiva secondo cui la riduzione deve essere applicata in tutti i casi oggettivi di dotazione, anche se il beneficiario è stato dispensato dalla collazione o se non è un discendente tenuto alla collazione legale133.
Il Tribunale federale, come la dottrina maggioritaria, ritiene che l’articolo 527 numero 1 CC si applica nei casi seguenti134 :
– liberalità a discendenti tenuti alla collazione che non si presentano alla successione (perché sono premorti, hanno rinunciato, sono stati diseredati o sono indegni);
– liberalità a discendenti tenuti a collazione, ma che il disponente ha dispensato dalla stessa;
– liberalità con carattere di dotazione a un erede non discendente (coniuge).
128 DTF 126 III 171, JdT 2000 I 554.
129 DTF 76 II 188, 196; Guinand/Stettler/Leuba, N 213.
130 Steinauer, N 470.
131 Vollery, N 390.
132 Piotet, pag. 76.
133 Steinauer, N 470a.
134 DTF 107 II 119, consid. 3b; Eigenmann, N 9 ad art. 527.