Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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Donazioni revocabili e donazioni eseguite nei cinque anni precedenti il decesso (art. 527 n. 3 CC)
Il numero 3 dell’articolo 527 CC prevede che le donazioni che il disponente poteva liberamente revocare e quelle eseguite nei cinque anni precedenti il suo decesso, eccettuati i regali d’uso, soggiacciono alla riduzione. La regola si applica a ogni beneficiario di una tale donazione, non soltanto agli eredi.
Anche se il termine «donazione» è identico a quello impiegato nel codice delle obbligazioni (CO135; art. 239), la nozione di donazione deve essere interpretata in maniera più estesa e dovrebbe comprendere ogni liberalità fatta volontariamente dal defunto a titolo gratuito. Numerosi autori hanno così ritenuto che sono per esempio comprese le donazioni manuali, le promesse di donazione, il compimento di doveri morali, le gratifiche agli impiegati o la prestazione gratuita di un lavoro, la costituzione di una fondazione, gli acconti della quota ereditaria che non sono stati oggetto di una piena collazione, la costituzione a titolo gratuito di un diritto reale limitato, la rinuncia a una servitù o il fatto di lasciare volontariamente prescrivere un credito136. Il legislatore ha peraltro riconosciuto questa interpretazione estesa nel 1984 in occasione della revisione dell’articolo 208 capoverso 1 CC sulla reintegrazione agli acquisti in materia di scioglimento del regime matrimoniale; la «donazione» non è più menzionata ma è sostituita dalle «liberalità» con riferimento agli atti unilaterali secondo il messaggio del Consiglio federale dell’11 luglio 1979 sulla revisione del Codice civile svizzero (effetti del matrimonio in generale, regimi matrimoniali e successioni)137.
Critica del diritto attuale
La complessità della regola attuale e la controversia dottrinale che ne risulta, nonché l’attuale inesattezza redazionale della norma, non permettono di pianificare serenamente le successioni in cui vi sono liberalità tra vivi, in particolare a titolo di acconto della quota ereditaria. Il testo redatto dal legislatore contiene, nel capoverso 1 e nel capoverso 2 dell’articolo 626, due concezioni incompatibili della collazione e confonde modalità e scopo della liberalità138. L’atteggiamento esitante del legislatore gli ha impedito di fare una scelta e all’inizio del secolo scorso è quindi stato fortemente criticato «per avere eluso la sua competenza di risolvere in modo equo le questioni, per avere abbandonato questo dovere alla chiaroveggenza mistica dei tribunali e aver adottato con l’articolo 626 un testo che ha dato adito a discussioni interminabili»139.
Il termine «donazione» nel numero 3 dell’articolo 527 CC, non soltanto non corrisponde al senso che gli è attualmente attribuito e crea quindi una certa incertezza, ma in alcuni casi potrebbe escludere alcune liberalità che dovrebbero invece essere comprese per rispettare la parità di trattamento. Secondo l’opinione attuale del Tribunale federale, espressa in un obiter dictum140, per esempio l’attribuzione a un trust costituisce una liberalità tra vivi suscettibile di riduzione. Come ogni altro
135 RS 220
136 Eigenmann, N 15 ad art. 527 CC e rimandi citati.
137 FF 1979 II 1119; cfr. anche Vollery, N 277.
138 Piotet, pag. 76.
139 Roguin, pag. 537.
140 Sentenza 5A_620/2007 del 7 gennaio 2010, consid. 7.2.