Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine
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b) Riduzione delle controprestazioni fornite dall’erede istituito o dal legatario in un contratto successorio (art. 528 cpv. 2 CC)
L’attuale testo legale sembra chiaro ed equilibrato, ma uno studio approfondito di diverse fattispecie mostra che la sua applicazione letterale può avere risultati sconcertanti e contrari alla volontà del legislatore. In particolare nei casi in cui l’attore viene leso nelle sue finanze dalla riduzione o vi è una forte disparità di trattamento di due eredi legittimari147. La dottrina maggioritaria sembra tuttavia soddisfatta di questa situazione. La soluzione proposta da Piotet favorisce in effetti l’erede legittimario che ha beneficiato di una prestazione tra vivi per il tramite di un contratto successorio, e il legittimario ha sempre la possibilità di rinunciare alla sua azione di riduzione o di ripudiare la successione se la riduzione gli recasse danno148. Finora, il Tribunale federale non è ancora stato chiamato a pronunciarsi in tal merito. L’oggetto della controversia è stabilire quale importo sia determinante per calcolare la riduzione: il valore della prestazione a causa di morte o il valore della prestazione a causa di morte che eccede la porzione legittima del partner contrattuale?
Senza entrare nei complessi dettagli dei diversi calcoli esemplificativi, appare ragionevole allinearsi alla dottrina maggioritaria e non modificare il presente articolo.
Proposta
Art. 525 cpv. 2: aggiunta del termine «oneri» per coprire tutti i casi in cui i legati e gli oneri non sono ancora stati eseguiti. L’erede istituito o il legatario debitore del sublegato o dell’onere può far valere il suo diritto per via d’eccezione.
Art. 525 cpv. 3 (nuovo): precisa che l’erede legittimario deve agire contro i beneficiari dei legati o degli oneri già eseguiti.
6.9 Ordine delle riduzioni
A. Riduzione della successione ab intestato
Diritto attuale
Leggendo le regole legali sulle porzioni legittime e sulla porzione disponibile (art. 470 e 471 CC), appare impossibile che, disponendo soltanto della porzione disponibile, il testatore possa ledere la porzione legittima di uno degli eredi. Apparentemente, il legislatore storico non ha tenuto conto di questa eventualità, che è tuttavia possibile e relativamente frequente, in particolare quando la successione è parzialmente ab intestato (acquisita per legge e non per testamento) e parzialmente retta da un testamento149.
Il seguente esempio proposto da Steinauer è esplicito150:
Un defunto lascia il coniuge e un figlio. La parte legale del coniuge e quella del figlio sono 1/2 della successione (art. 462 n. 1); la porzione legittima del coniuge è
147 Cfr. esempi in Piotet P., La réduction, pag. 193 segg.
148 Hrubesch-Millauer, N 8-11 ad art. 528 CC e rimandi citati.
149 Piotet, pag. 84.
150 Steinauer, N 810-812.