Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
Una lesione della porzione legittima dei discendenti comuni per attribuzione dell’aumento
del regime matrimoniale sarebbe compensata soltanto con la quota di beni propri del genitore deceduto oppure l’attribuzione potrebbe essere «ridotta» (il che è inaccettabile)? Nel primo caso, occorrerebbe precisare che i discendenti comuni devono accettare l’usufrutto del coniuge superstite (art. 473 CC), anche se la loro porzione legittima è stata lesa224.
Le liberalità fatte al coniuge superstite per convenzione matrimoniale verrebbero ridotte,
come le disposizioni a causa di morte, prima delle liberalità tra vivi: ci si può chiedere se questo effetto sia compatibile con l’obiettivo dell’avamprogetto, ossia favorire il coniuge superstite225.
Dato l’influsso della convenzione matrimoniale e di quella sui beni sulla successione, an-
drebbero riesaminate le norme sulla conservazione dei testamenti (art. 504 CC) e sul momento dell’apertura della successione (art. 537 CC)226.
Bisognerebbe chiedersi se la possibilità di favorire il coniuge superstite mediante conven-
zione matrimoniale non dovrebbe essere controbilanciata da una clausola correttiva per le seconde nozze, com’è già il caso dell’articolo 473 capoverso 3 CC227.
Se la proposta dell’avamprogetto fosse adottata, non si capisce perché l’attribuzione
dell’aumento del regime matrimoniale non debba sottostare alle stesse condizioni formali che si applicano al contratto successorio228.
Andrebbe esaminata una soluzione che permetta all’attribuzione al coniuge superstite per
convenzione matrimoniale di esplicare un effetto reale al momento del decesso e che consenta al coniuge superstite di farsi iscrivere immediatamente nel registro fondiario come erede229.
Spetta al potere giudiziario, ovvero al Tribunale federale – e non al legislatore – statuire
sulla questione della qualifica giuridica dell’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale230.
5.3.2 Commenti sulla formulazione dell’articolo 494 capoverso 4 AP-CC
Il senso della formulazione «nella successione, una convenzione matrimoniale è conside-
rata come un contratto successorio» non è chiaro per quanto riguarda l’apertura delle disposizioni a causa di morte e l’ordine della successione. Occorrerebbe riformulare il capoverso, per esempio «nel calcolo delle porzioni legittime, (…) è considerata come una disposizione a causa di morte» oppure «nella successione, (…) è considerata come una disposizione a causa di morte per quanto riguarda i suoi effetti» e spostarlo nell’articolo 608 CC (creando un nuovo cpv. 4)231.
Il testo attuale dell’avamprogetto menziona unicamente l’attribuzione dell’aumento del re-
gime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, ma non la modifica della ripartizione dei beni comuni in regime di comunione dei beni. Il testo di legge dovrebbe, se del caso,
224 FSN (pag. 4).
225 NKF (pag. 6).
226 AG (pag. 2).
227 successio (pag. 8).
228 AG (pag. 2); SG (pag. 6); UNI FR (pag. 4).
229 BL (pag. 3).
230 UNI GE (pag. 6); UNI BE (pag. 18).
231 ZH (pag. 3); UNI BE (pag. 19).