Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

 Il fatto che una persona minorenne sostenuta finanziariamente benefici di una pretesa al

legato di mantenimento fa sì che disponga ingiustificatamente di aspettative successorie nei confronti di almeno tre persone: i suoi genitori e il disponente197.

Articolo 484a capoverso 2 AP-CC

 Per gli eredi, l’interpretazione del concetto di «ragionevolmente esigibile» diventerà fonte

di contenzioso: non è infatti chiaro a partire da quale importo della successione o da quale situazione finanziaria degli eredi il legato possa essere concesso, tanto più che la situazione finanziaria dei singoli eredi può essere molto diversa. La porzione legittima degli eredi potrebbe essere un elemento importante per determinare l’esigibilità. Il legato dovrebbe essere limitato all’importo della successione prima della divisione ed esigibile dagli eredi in generale (un erede indebitato non dovrebbe ostacolare la concessione di un legato di mantenimento se la successione e gli altri eredi dispongono di sufficienti mezzi finanziari)198.

 In assenza di una disposizione legale contraria, il legato di mantenimento non potrà intac-

care le porzioni legittime degli eredi legittimari199.

 Non è chiaro di quale situazione finanziaria relativa a quali eredi (legittimi e/o istituiti) si

debba tenere conto200.

 La pretesa dovrebbe poter essere capitalizzata ai fini della chiarezza necessaria per gli

eredi e per non essere di ostacolo alla divisione; questo, tuttavia, potrebbe creare problemi analogamente all’applicazione della capitalizzazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 126 cpv. 2 CC)201.

 Sarebbe opportuno scegliere una formulazione più equilibrata per tenere equamente

conto degli interessi sia degli eredi sia dei beneficiari del legato, in base alla loro situazione finanziaria e all’importo della successione. La formulazione proposta nell’avamprogetto privilegia gli eredi202.

 La situazione finanziaria degli eredi (ad eccezione dell’importo della successione) sembra

essere un criterio inadeguato, che non dovrebbe giocare un ruolo nella determinazione dell’ammontare del legato203.

 Il legato dovrebbe essere esigibile indipendentemente dalla situazione finanziaria degli

eredi e dall’importo della successione204.

Articolo 484a capoverso 3 AP-CC

 In considerazione del bisogno di informazioni sul contenuto della successione, necessario

per farsi un’idea dei diritti delle persone legittimate a richiedere un legato di mantenimento, e della situazione di lutto in cui si trovano gli aventi diritto, il termine di tre mesi per proporre un’azione è troppo breve. È il caso, a maggior ragione, quando il defunto era coniugato e il regime matrimoniale deve essere liquidato. Un termine breve spinge a proporre un’azione rapidamente per preservare i propri diritti e rende difficile trovare un accordo con gli eredi. Dato che questi ultimi non sono necessariamente noti in tempi rapidi, nell’ottica della promozione di un processo può porsi un problema di legittimazione passiva. Il

197 AR (pag. 2).

198 AI (pag. 1); LU (pag. 1); SG (pag. 3); GDS (pag. 7); UNI BE (pag. 11); UNI FR (pag. 3); UNINE (pag. 5).

199 UNI BS (pag. 7); UNINE (pag. 5).

200 pvl (pag. 3).

201 UNI BE (pag. 11).

202 pvl (pag. 3); Pink Cross (pag. 1).

203 GDS (pag. 7).

204 Pro Familia (pag. 4).