Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

Sono favorevoli o piuttosto favorevoli tre Cantoni251, tre partiti politici252, dieci organizzazioni253 e sei privati254. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni255, otto organizzazioni256 e un privato257.

5.5.1 In generale

Aspetti positivi

 La modifica è interessante e va considerata positivamente poiché chiarisce e precisa al-

cuni punti: evita ad esempio di privilegiare persone che il defunto certamente non avrebbe voluto favorire258.

 È corretto revocare per legge unicamente il diritto alla porzione legittima e non la qualità

di erede. Spetterà ai coniugi decidere se ricorrere o meno alla possibilità di revocare questa qualità per testamento259.

 La modifica eviterà di prolungare artificialmente le procedure di divorzio260.

 La pianificazione successoria ne risulterà semplificata261.

Aspetti negativi

 La soppressione della porzione legittima durante una procedura di divorzio (ossia la pos-

sibilità, per un coniuge, di escludere l’altro dalla successione) potrebbe mettere il coniuge escluso in una situazione di difficoltà finanziaria e portare a situazioni scioccanti, specialmente in caso di separazione dei beni e di un’unione di lunga durata. Conviene inoltre rammentare che l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio si estingue, o non potrà più essere concesso, alla morte dell’avente diritto (art. 130 CC) e che non sempre sussistono pretese a titolo di previdenza professionale. Queste pretese potrebbero non essere sostituite da una quota ereditaria. Il nuovo diritto di diseredare potrebbe quindi risultare altrettanto scioccante dell’abuso invocato a sostegno della nuova norma262.

 Non è necessaria una regolamentazione così complicata, in quanto il diritto vigente per-

mette già ai coniugi, per esempio tramite convenzione matrimoniale o contratto successorio, di proteggersi dai rischi che la stessa mira a evitare263.

 Il termine di due anni in caso di procedura di divorzio su richiesta unilaterale non è giusti-

ficato o è troppo lungo. Di regola i coniugi hanno già vissuto separatamente per due anni prima di depositare la domanda di divorzio. A questo stadio della procedura non dovrebbero volere che il loro coniuge sia ancora un erede legittimario. La qualità di erede legittimario dovrebbe cadere unicamente se è rispettato il periodo di separazione di due anni prima della domanda unilaterale di divorzio. Questa fattispecie dovrebbe essere verificata

251 AR (pag. 1); BL (pag. 2); VD (pag. 2).

252 PLR (pag. 2); pvl (pag. 3); UDC (pag. 4).

253 economiesuisse (pag. 2); FSN (pag. 4); NK BS (pag. 4); Relève PME (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 16); UNI GE (pag. 7); UNIL (pag. 4, 6); USDCR (pag. 2); VPAG (pag. 2).

254 Achermann (pag. 3); Guth (pag. 3); Lauterbach (pag. 4); Marberger (pag. 2); Sahin (pag. 4); Unternährer (pag. 5).

255 SG (pag. 2); SO (pag. 3).

256 AK BS (pag. 8); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); JuCH (pag. 4); NKF (pag. 2); successio (pag. 4); UNI BS (pag. 12); USC (pag. 3).

257 Baddeley (pag. 5).

258 BL (pag. 2); SO (pag. 3); VD (pag. 1); PLR (pag. 1); UDC (pag. 4); NK BS (pag. 4); UNI GE (pag. 7); USDCR (pag. 2);

259 UNI BE (pag. 16).

260 USDCR (pag. 2).

261 VPAG (pag. 2).

262 SG (pag. 2); JuCH (pag. 4); Baddeley (pag. 5).

263 NKF (pag. 3).