Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
Sono favorevoli o piuttosto favorevoli tre Cantoni251, tre partiti politici252, dieci organizzazioni253 e sei privati254. Sono invece contrari o piuttosto contrari due Cantoni255, otto organizzazioni256 e un privato257.
5.5.1 In generale
Aspetti positivi
La modifica è interessante e va considerata positivamente poiché chiarisce e precisa al-
cuni punti: evita ad esempio di privilegiare persone che il defunto certamente non avrebbe voluto favorire258.
È corretto revocare per legge unicamente il diritto alla porzione legittima e non la qualità
di erede. Spetterà ai coniugi decidere se ricorrere o meno alla possibilità di revocare questa qualità per testamento259.
La modifica eviterà di prolungare artificialmente le procedure di divorzio260.
La pianificazione successoria ne risulterà semplificata261.
Aspetti negativi
La soppressione della porzione legittima durante una procedura di divorzio (ossia la pos-
sibilità, per un coniuge, di escludere l’altro dalla successione) potrebbe mettere il coniuge escluso in una situazione di difficoltà finanziaria e portare a situazioni scioccanti, specialmente in caso di separazione dei beni e di un’unione di lunga durata. Conviene inoltre rammentare che l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio si estingue, o non potrà più essere concesso, alla morte dell’avente diritto (art. 130 CC) e che non sempre sussistono pretese a titolo di previdenza professionale. Queste pretese potrebbero non essere sostituite da una quota ereditaria. Il nuovo diritto di diseredare potrebbe quindi risultare altrettanto scioccante dell’abuso invocato a sostegno della nuova norma262.
Non è necessaria una regolamentazione così complicata, in quanto il diritto vigente per-
mette già ai coniugi, per esempio tramite convenzione matrimoniale o contratto successorio, di proteggersi dai rischi che la stessa mira a evitare263.
Il termine di due anni in caso di procedura di divorzio su richiesta unilaterale non è giusti-
ficato o è troppo lungo. Di regola i coniugi hanno già vissuto separatamente per due anni prima di depositare la domanda di divorzio. A questo stadio della procedura non dovrebbero volere che il loro coniuge sia ancora un erede legittimario. La qualità di erede legittimario dovrebbe cadere unicamente se è rispettato il periodo di separazione di due anni prima della domanda unilaterale di divorzio. Questa fattispecie dovrebbe essere verificata
251 AR (pag. 1); BL (pag. 2); VD (pag. 2).
252 PLR (pag. 2); pvl (pag. 3); UDC (pag. 4).
253 economiesuisse (pag. 2); FSN (pag. 4); NK BS (pag. 4); Relève PME (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BE (pag. 16); UNI GE (pag. 7); UNIL (pag. 4, 6); USDCR (pag. 2); VPAG (pag. 2).
254 Achermann (pag. 3); Guth (pag. 3); Lauterbach (pag. 4); Marberger (pag. 2); Sahin (pag. 4); Unternährer (pag. 5).
255 SG (pag. 2); SO (pag. 3).
256 AK BS (pag. 8); ASM (pag. 2); CSA (pag. 2); JuCH (pag. 4); NKF (pag. 2); successio (pag. 4); UNI BS (pag. 12); USC (pag. 3).
257 Baddeley (pag. 5).
258 BL (pag. 2); SO (pag. 3); VD (pag. 1); PLR (pag. 1); UDC (pag. 4); NK BS (pag. 4); UNI GE (pag. 7); USDCR (pag. 2);
259 UNI BE (pag. 16).
260 USDCR (pag. 2).
261 VPAG (pag. 2).
262 SG (pag. 2); JuCH (pag. 4); Baddeley (pag. 5).
263 NKF (pag. 3).