Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
Aspetti negativi
Il fatto di considerare questa attribuzione come una disposizione a causa di morte fa au-
mentare la porzione legittima degli eredi legittimari ed è in contrasto con l’obiettivo di privilegiare il più possibile il coniuge superstite rispetto ai figli comuni. La prassi dimostra che per le coppie con un reddito modesto o medio, senza o con pochi beni propri, l’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale è molto importante, in quanto permette al coniuge superstite – statisticamente parlando si tratta molto spesso della donna – di mantenere il proprio tenore di vita. Gli permette inoltre di non dover vendere l’abitazione di famiglia, di poter continuare a provvedere da sé ai propri bisogni e di non dover ricorrere all’aiuto sociale217.
La revisione del diritto successorio è finalizzata a estendere il margine di manovra dell’ere-
ditando. Non si capisce perché s’intenda invece limitarlo in materia di attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale, un punto controverso nella dottrina giuridica218.
Sull’argomento, l’articolo 216 capoverso 2 CC prevede che non si possa pregiudicare la
porzione legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti. Al contrario, i figli comuni non devono poter far valere pretese ereditarie, nemmeno in qualità di legittimari, sulla parte supplementare degli acquisti concessa al coniuge superstite. L’articolo 494 capoverso 4 AP-CC ha per effetto di rendere nullo l’articolo 216 capoverso 2 CC. La massa ereditaria determinante per il calcolo delle porzioni legittime dei discendenti comuni e non comuni sarebbe la stessa. Occorrerebbe precisare che soltanto la porzione dei figli non comuni è protetta219.
Questa disposizione ricade più sotto il diritto dei regimi matrimoniali che non sotto quello
successorio: non si trova quindi al posto giusto sotto il profilo della sistematica della legge. Dovrebbe invece collocarsi negli articoli 216 e 241 CC, 25 LUD, oppure nell’articolo 532 CC che verte sull’ordine della riduzione220.
Punti in sospeso
La soluzione proposta rimette in discussione l’articolazione fra diritto matrimoniale e diritto
successorio e solleva numerose questioni sul trattamento delle convenzioni matrimoniali che prevedono un’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale in sede di liquidazione di quest’ultimo. Avrebbe inoltre ripercussioni sul diritto successorio che andrebbero analizzate nel seguito, come quella di trasformare una successione legale in una successione testamentaria221.
L’attribuzione dell’aumento del regime matrimoniale va qualificata come liberalità tra vivi.
Sarebbe opportuno esaminare se le attribuzioni per convenzione matrimoniale che non dipendono dall’ordine di decesso dei coniugi vadano qualificate come disposizione a causa di morte o come liberalità tra vivi222.
Una nuova norma dovrebbe chiarire la questione del calcolo delle porzioni legittime dei
figli non comuni nel regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti e dei discendenti in quello della comunione dei beni223.
217 BS (pag. 2). SO (pag. 3); JuCH (pag. 6); UNI FR (pag. 5); Baddeley (pag. 19).
218 SG (pag. 6); bavaab (pag. 2).
219 SG (pag. 5); FSN (pag. 3); swisNot (pag. 4); UNI FR (pag. 4).
220 BL (pag. 2); successio (pag. 8); UNI BE (pag. 18); UNI FR (pag. 4); WengerPlattner (pag. 6).
221 UNI FR (pag. 4).
222 BS (pag. 2); SO (pag. 3); WengerPlattner (pag. 6).
223 NKF (pag. 7); successio (pag. 8).