Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
defunto (p. es. per una sua mancanza di liquidità) che potrebbero essere indennizzate ad esempio con la vendita dell’abitazione dopo il decesso188.
A essere determinante come condizione per la concessione di un legato di mantenimento
non dovrebbe essere tanto la durata della convivenza (tre anni) o della comunione domestica (cinque anni), quanto piuttosto l’entità delle prestazioni non remunerate fornite al defunto e le eventuali ripercussioni per la persona interessata (diminuzione del proprio patrimonio, riduzione delle prospettive professionali ecc.), oppure il fatto che la prestazione fornita a un minore sarebbe proseguita anche dopo il decesso. Il tempo è soltanto uno dei fattori da prendere in considerazione189.
Il criterio delle «ragguardevoli prestazioni» fornite nell’interesse del defunto non può es-
sere considerato senza riferirsi ad altri criteri che permettono di misurare il grado di solidarietà tra i partner. Ci si può chiedere quale sarà la sorte del partner di fatto che ha vissuto dieci anni con il defunto lavorando per un salario esiguo, che non gli permette di mantenersi adeguatamente190.
Per il diritto a un legato di mantenimento sarebbe più opportuno esigere una convivenza
di cinque anni per il partner di fatto e una comunione domestica di tre anni per il minore sostenuto dal defunto, invece dei, rispettivamente, tre e cinque anni previsti dall’avamprogetto191.
La formulazione «a carico della successione» non è chiara relativamente al rapporto fra
legato di mantenimento da un lato e creditori del defunto e della successione dall’altro (cfr. art. 564 AP-CC). Chi ha la priorità192?
La durata del contributo di mantenimento a favore dei figli minorenni deve corrispondere
a quella prevista dal diritto di famiglia (art. 276 CC)? Occorre trattare questo contributo alla stessa stregua della partecipazione alle spese di educazione prevista all’articolo 631 capoverso 2 CC sotto forma di equo prelevamento nella divisione193?
Occorrerebbe precisare se, per la persona sostenuta finanziariamente dal defunto, il fatto
di essere minorenne al momento del decesso del disponente sia una condizione per l’ottenimento del legato di mantenimento. Spesso, infatti, la dipendenza finanziaria non si estingue al raggiungimento della maggiore età. Se è assodato che il sostegno finanziario sarebbe proseguito anche dopo il compimento dei 18 anni, per esempio per conseguire una formazione, non è giustificato trattare questa situazione in modo diverso da quella che si applica a un figlio minorenne194.
Per evitare effetti indesiderati, la comunione domestica non dovrebbe essere una condi-
zione per l’ottenimento di un legato di mantenimento: si pensi al caso del defunto che desiderava sostenere il minore anche se non viveva sotto lo stesso tetto oppure a una situazione di non coabitazione per motivi di formazione. L’aspetto determinante, quindi, non dovrebbe essere tanto la comunione domestica, quanto piuttosto la probabilità che il defunto avrebbe continuato a sostenere finanziariamente il minore195.
Per quanto riguarda le «ragguardevoli prestazioni», sarebbe opportuno precisare la pos-
sibilità che siano state fornite «nell’interesse del defunto e/o del figlio»196.
188 GDS (pag. 5).
189 GDS (pag. 6, 7).
190 UNIGE (pag. 5).
191 Niklaus (pag. 4).
192 WengerPlattner (pag. 5).
193 UNINE (pag. 4).
194 GDS (pag. 6); Pro Familia (pag. 3).
195 GDS (pag. 7).
196 Pro Familia (pag. 3).