Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
entrambi facoltativi e sottraggono beni a una potenziale successione in favore della previdenza300.
La revisione proposta induce a privilegiare doppiamente il pilastro 3a rispetto al pilastro
3b301.
Punti in sospeso
Occorrerebbe definire chiaramente come vanno trattate le soluzioni di previdenza e di
assicurazione miste, tenendo presente che il settore è molto creativo in materia di nuovi prodotti302.
5.6.2 Assicurazione sulla vita
Aspetti positivi
Nel calcolo della porzione legittima, è giusto sostituire il valore di riscatto con l’importo
effettivamente ricevuto dal beneficiario. La modifica prevista appare dunque sensata e va sostenuta. Consentirà di porre fine a un’incertezza giuridica sulla questione, in particolare, dell’eventuale collazione303.
Dato che per sua natura l’assicurazione sulla vita non è finalizzata alla previdenza, non è
necessario riservarle un trattamento diverso da quello riservato ad altre forme di liberalità. Le proposte di revisione sono perciò coerenti304.
Aspetti negativi
Il fatto d’integrare l’importo effettivamente ricevuto dal beneficiario di un’assicurazione
sulla vita nella massa ereditaria riduce la libertà di disporre del testatore ed è contrario all’obiettivo della presente revisione, alla volontà dell’assicurato e alla natura stessa dell’assicurazione sulla vita305.
Il diritto vigente si è dimostrato valido e non deve essere modificato. La soluzione proposta
misconosce l’importanza sistemica della protezione contro i rischi e non è vantaggiosa né per gli eredi né per i beneficiari. Potrebbe invece portare a una grave incertezza e incoerenza giuridica, segnatamente in relazione al diritto dei regimi matrimoniali306.
Il diritto vigente permette di stipulare una polizza assicurativa di puro rischio in caso di
decesso, senza valore di riscatto e quindi esclusa dalla successione, per favorire ad esempio il partner di fatto o un figliastro in caso di decesso del titolare. La prestazione assicurativa è soggetta a un’imposizione unica e distinta, meno elevata dell’imposta di successione. Questa possibilità è particolarmente importante per permettere al partner superstite, che non può essere favorito tramite convenzione matrimoniale o l’usufrutto di cui all’articolo 473 CC, di mantenere, ad esempio, un bene immobiliare nel rispetto delle porzioni legittime. Modificare questa situazione equivarrebbe a peggiorare la situazione dei partner di fatto. Il diritto attuale permette inoltre di designare come beneficiario un associato o un creditore, in modo da assicurare la perennità di un’impresa o da cedere i propri
300 NKF (pag. 4); successio (pag. 6); UNI FR (pag. 2).
301 successio (pag. 6).
302 TG (pag. 2).
303 BL (pag. 2); AK BS (pag. 8); UNI GE (pag. 8); UNIL (pag. 6).
304 swisNot (pag. 5).
305 BS (pag. 1); GR (pag. 2); ASA (pag. 3); NK BS (pag. 4); Pro Familia (pag. 3); Gysin (pag. 5).
306 ASA (pag. 3, 5); successio (pag. 6).