Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati

Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

entrambi facoltativi e sottraggono beni a una potenziale successione in favore della previdenza300.

 La revisione proposta induce a privilegiare doppiamente il pilastro 3a rispetto al pilastro

3b301.

Punti in sospeso

 Occorrerebbe definire chiaramente come vanno trattate le soluzioni di previdenza e di

assicurazione miste, tenendo presente che il settore è molto creativo in materia di nuovi prodotti302.

5.6.2 Assicurazione sulla vita

Aspetti positivi

 Nel calcolo della porzione legittima, è giusto sostituire il valore di riscatto con l’importo

effettivamente ricevuto dal beneficiario. La modifica prevista appare dunque sensata e va sostenuta. Consentirà di porre fine a un’incertezza giuridica sulla questione, in particolare, dell’eventuale collazione303.

 Dato che per sua natura l’assicurazione sulla vita non è finalizzata alla previdenza, non è

necessario riservarle un trattamento diverso da quello riservato ad altre forme di liberalità. Le proposte di revisione sono perciò coerenti304.

Aspetti negativi

 Il fatto d’integrare l’importo effettivamente ricevuto dal beneficiario di un’assicurazione

sulla vita nella massa ereditaria riduce la libertà di disporre del testatore ed è contrario all’obiettivo della presente revisione, alla volontà dell’assicurato e alla natura stessa dell’assicurazione sulla vita305.

 Il diritto vigente si è dimostrato valido e non deve essere modificato. La soluzione proposta

misconosce l’importanza sistemica della protezione contro i rischi e non è vantaggiosa né per gli eredi né per i beneficiari. Potrebbe invece portare a una grave incertezza e incoerenza giuridica, segnatamente in relazione al diritto dei regimi matrimoniali306.

 Il diritto vigente permette di stipulare una polizza assicurativa di puro rischio in caso di

decesso, senza valore di riscatto e quindi esclusa dalla successione, per favorire ad esempio il partner di fatto o un figliastro in caso di decesso del titolare. La prestazione assicurativa è soggetta a un’imposizione unica e distinta, meno elevata dell’imposta di successione. Questa possibilità è particolarmente importante per permettere al partner superstite, che non può essere favorito tramite convenzione matrimoniale o l’usufrutto di cui all’articolo 473 CC, di mantenere, ad esempio, un bene immobiliare nel rispetto delle porzioni legittime. Modificare questa situazione equivarrebbe a peggiorare la situazione dei partner di fatto. Il diritto attuale permette inoltre di designare come beneficiario un associato o un creditore, in modo da assicurare la perennità di un’impresa o da cedere i propri

300 NKF (pag. 4); successio (pag. 6); UNI FR (pag. 2).

301 successio (pag. 6).

302 TG (pag. 2).

303 BL (pag. 2); AK BS (pag. 8); UNI GE (pag. 8); UNIL (pag. 6).

304 swisNot (pag. 5).

305 BS (pag. 1); GR (pag. 2); ASA (pag. 3); NK BS (pag. 4); Pro Familia (pag. 3); Gysin (pag. 5).

306 ASA (pag. 3, 5); successio (pag. 6).