Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio

N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001

5.6.3 Previdenza privata vincolante e previdenza professionale

Aspetti positivi

 La scelta di trattare le prestazioni previdenziali nella successione è prima di tutto una

scelta politica. Quanto proposto nell’avamprogetto è chiarificatore ed è considerato positivo e interessante316.

 I beneficiari della previdenza, spesso il coniuge superstite, sarebbero chiaramente avvan-

taggiati. In assenza di un coniuge, i partner di fatto potrebbero essere favoriti alle condizioni previste dall’OPP 3317318.

 È necessario fissare nella legge il primato del fine previdenziale degli averi della previ-

denza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria, come previsto nell’avamprogetto. In assenza di beneficiari, questi averi andranno a vantaggio dell’insieme degli assicurati319.

 Il pilastro 3a deve essere finalizzato alla previdenza, ossia a mantenere il tenore di vita

dei superstiti, dei coniugi e dei figli minorenni. La situazione dei partner di fatto peggiorerebbe se questi averi fossero integrati nella massa ereditaria, il che non è auspicabile. La chiarificazione proposta risponde a un bisogno effettivo della prassi320.

Aspetti negativi

 La soluzione proposta è contraria alla dottrina dominante e alla pianificazione successoria

effettuata su tale base. Mescola le prestazioni delle assicurazioni sociali (secondo pilastro) con il risparmio privato (pilastro 3a), per cui rischia di provocare una grave incertezza e incoerenza giuridica e di entrare in conflitto con il diritto dei regimi matrimoniali. Il rapporto fra diritto previdenziale e diritto successorio dovrebbe essere integralmente ripensato321.

 Specialmente nel caso dei lavoratori indipendenti, il deposito di averi su un conto di rispar-

mio 3a potrebbe sottrarre importanti somme alla successione. Ciò non pare logico, visto che le porzioni legittime non vengono completamente soppresse: c’è infatti un grosso potenziale di lesione delle porzioni legittime322.

 Riducendo le porzioni legittime ed escludendo dalla successione gli averi del pilastro 2b

e del pilastro 3a, si può annullare la protezione degli eredi legittimari e favorire in misura sproporzionata determinati beneficiari. Questi ultimi, nel caso fossero essi stessi legittimari, avrebbero inoltre la possibilità di ridurre la quota degli altri eredi sul «saldo» della successione, senza dover conteggiare le prestazioni previdenziali già ottenute323.

 Non è giustificato sottrarre queste prestazioni ai discendenti per attribuirle al coniuge su-

perstite324.

Punti in sospeso

 Gli averi del pilastro 3a sotto forma di assicurazione e di risparmio bancario dovrebbero

essere inclusi nella successione e nella liquidazione del regime matrimoniale. Gli investimenti nel pilastro 3a servono innanzitutto a risparmiare in vista del pensionamento e a beneficiare di un tasso d’imposizione preferenziale, e non a favorire qualcuno in caso di decesso. Questa forma di previdenza non è collettiva ma individuale, contrariamente alla

316 ASA (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI BS (pag. 13); UNI GE (pag. 7); VVS (pag. 2).

317 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3; RS 831.461.3).

318 UNI GE (pag. 8).

319 GR (pag. 2); ASIP (pag. 2).

320 SO (pag. 4); CSP (pag. 4.

321 LU (pag. 2); AK BS (pag. 8); successio (pag. 6); UNI BE (pag. 17); UNI FR (pag. 2).

322 BL (pag. 2); swisNot (pag. 4); UNI FR (pag. 2).

323 UNIL (pag. 7).

324 AK BS (pag. 8).