Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
previdenza professionale. Le conseguenze dell’avamprogetto sul piano dei regimi matrimoniali, delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale dovrebbero essere spiegate chiaramente nel messaggio325.
La modifica proposta favorirebbe in misura massiccia il coniuge superstite (art. 2 cpv. 1
lett. b OPP 3). Può quindi essere approvata soltanto se la sua porzione legittima venisse effettivamente ridotta a un quarto. Se, in presenza di discendenti e di un partner di fatto, l’assicurato non ha designato uno o più beneficiari fra quelli previsti all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 OPP3, è irritante che l’ordine dei beneficiari possa essere diverso a seconda dell’istituto del terzo pilastro interessato. L’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 OPP3 dovrebbe quindi essere riformulato in modo da specificare chiaramente in che proporzione i discendenti e il partner sono i beneficiari se il disponente non li ha esplicitamente designati. Questa riformulazione deve tenere conto dell’eventuale adozione della norma sul legato di mantenimento326.
Il disciplinamento che codifica la prassi del Tribunale federale, secondo cui le prestazioni
del secondo pilastro obbligatorio e sovraobbligatorio sono escluse dalla successione, è visto con favore. Occorre tuttavia sottolineare che in caso di riscatti supplementari nella previdenza professionale, le quote ereditarie dei figli nati da un precedente matrimonio potrebbero essere ridotte drasticamente a favore del nuovo coniuge. Inoltre, per limitare gli effetti scioccanti della scelta operata nell’avamprogetto, sarebbe opportuno disciplinare le situazioni eccezionali per le quali il Tribunale federale prevede espressamente una deroga. Questa problematica meriterebbe un’analisi dettagliata327.
Il messaggio dovrebbe precisare che la possibilità, per le parti o per il giudice, di cedere
al coniuge la totalità di una parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia in caso di divorzio (art. 4 OPP 3) vale sia per gli averi del pilastro 3a sotto forma di assicurazione che per quelli sotto forma di risparmio bancario328.
L’ordine dei beneficiari previsto nell’articolo 2 OPP3 dovrebbe essere fissato in una legge
formale per ottenere la legittimazione necessaria; dovrebbe inoltre avvicinarsi il più possibile a quello degli eredi. Dipenderà dal caso (ossia se il decesso avviene prima o dopo il pensionamento) se gli averi del pilastro 3a saranno inclusi nella successione o meno. Dovrebbe essere disciplinato a livello di legge anche in che misura e a quali condizioni è ammesso disporre del pilastro 3a329.
Le persone nubili senza figli dovrebbero potere favorire persone del loro ambiente fami-
liare con gli averi del secondo pilastro e i loro amici più stretti con quelli del terzo. Il diritto attuale è incentrato soltanto sulle coppie sposate o di fatto330.
5.6.4 Commenti sulla formulazione degli articoli in questione
Articolo 476 capoverso 1 AP-CC
Il testo dell’avamprogetto prevede che le pretese di terzi in materia di assicurazione sulla
vita siano «computate nel patrimonio» (sottinteso "integralmente"). Nel rapporto si afferma tuttavia che questo computo dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’articolo 475 CC, il che però avrebbe come conseguenza quella di limitarne l’applicazione ai
325 AR (pag. 2); AK BS (pag. 8); OdA GE (pag. 3); UNI BE (pag. 17); UNI GE (pag. 8); Baddeley (pag. 17).
326 FSN (pag. 4).
327 successio (pag. 6); UNIL (pag. 6).
328 UNI GE (pag. 8).
329 SDRCA (pag. 4).
330 Pro Single (pag. 2).