Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 86 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Diritto successorio
N. di riferimento: COO.2180.109.7.214515 / 232.1/2016/00001
diritti a un terzo (banca o ex coniuge) a garanzia dei propri impegni. Questa possibilità va mantenuta o non deve essere indebolita307.
Per quanto riguarda le forme miste di assicurazione sulla vita (risparmio e protezione con-
tro i rischi), correntemente utilizzate per esempio dalle giovani famiglie per l’ammortamento delle ipoteche, la modifica potrebbe complicare le possibilità di mantenere l’abitazione di famiglia dopo il decesso di uno dei coniugi e rendere impossibili alcuni finanziamenti esterni. Le conseguenze sociali ed economiche sono difficilmente quantificabili308.
Una modifica pregiudicherebbe notevolmente anche le aspettative, legittime, degli assi-
curati attuali e avrebbe forti ripercussioni sulla pianificazione successoria realizzata309.
Potrebbero inoltre manifestarsi problemi nella consegna della cosa legata: la liquidazione
degli strumenti finanziari necessita di un certo tempo e gli eredi potrebbero non disporre di sufficienti mezzi per adempiere agli obblighi del debitore310.
Fatto salvo il premio di rischio, l’assicurato non sottrae alcun bene alla sua successione
nel quadro di un’assicurazione sulla vita di puro rischio. Non è opportuno calcolare le pretese che scaturiscono dalla sua successione, dal momento che non rappresentano averi dell’assicurato. Soltanto il valore di riscatto (risparmio accumulato) è considerato un attivo dell’assicurato. Nella successione, conviene trattare in modo diverso la protezione contro i rischi e il risparmio311.
Punti in sospeso
Non è giustificato trattare diversamente le prestazioni dell’assicurazione sulla vita da
quelle di altre assicurazioni in caso di decesso (assicurazione infortuni, di responsabilità civile ecc.)312.
Nella liquidazione del regime matrimoniale, ciascuno dei coniugi ha diritto alla metà del
valore di riscatto (finanziata tramite acquisti). Perché, dunque, tenere conto successivamente della totalità del valore di riscatto nella successione? Occorrerebbe ripensare da capo e disciplinare nella legge i rapporti fra diritto dei regimi matrimoniali e diritto successorio in relazione alle assicurazioni sulla vita (segnatamente con capitale di risparmio)313.
Nel trattamento delle pretese in materia di assicurazione sulla vita nella successione oc-
corre operare delle distinzioni sulla base del diritto assicurativo314.
Nel messaggio occorrerebbe specificare come sono trattate, sotto il profilo del regime
matrimoniale, le pretese in materia di assicurazione sulla vita. Se sono considerate liberalità fra vivi (sotto forma di un’assicurazione a beneficio di terzi), è possibile trattarle come reintegrazione negli acquisti, il che, però, andrebbe precisato o escluso nell’articolo 208 CC315.
307 GR (pag. 2); SG (pag. 2); ASA (pag. 3); CSP (pag. 4); NK BS (pag. 4); SDRCA (pag. 2); successio (pag. 7); WengerPlattner (pag. 4); Baddeley (pag. 17).
308 ASA (pag. 4); WengerPlattner (pag. 4).
309 ASA (pag. 4); FSN (pag. 5).
310 Niklaus (pag. 3).
311 ASA (pag. 4), SDRCA (pag. 2); successio (pag. 7); UNI BE (pag. 16).
312 SDRCA (pag. 2).
313 SDRCA (pag. 4); Wenger Plattner (pag. 4).
314 SG NV (pag. 1).
315 UNI GE (pag. 8).