Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 12 pagine
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l’anonimizzazione, la formattazione e il trattamento dei dati. L’onere varierà sensibilmente in funzione dell’interesse specifico della ricerca e del volume di dati messo a disposizione.
Per il resto, come indicato al capoverso 4, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410 sugli emolumenti (OgeEm).
Sezione 5: Disposizioni particolari
Articolo 20 Sicurezza dei dati
Secondo l’articolo 19, tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni psicologiche adottano le misure tecniche e organizzative necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati non vadano persi né siano trattati, consultati o utilizzati da persone non autorizzate. Nel quadro della sicurezza dei dati, si devono in particolare osservare le disposizioni dell’OLPD nonché l’ordinanza federale del 9 dicembre 201111 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OIAF), segnatamente il capitolo 3 «Sicurezza TIC e Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni». I dati contenuti nello PsyReg accessibili al pubblico non sono dati personali degni di particolare protezione perché questi ultimi sono registrati in un settore separato dal resto dello PsyReg (cfr. art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2) e sono accessibili solo per le persone abilitate dell’UFSP. La sicurezza dei dati è così garantita.
Sezione 6: Disposizioni finali
Articolo 21 Disposizioni transitorie
Il pubblico avrà accesso al registro delle professioni psicologiche entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. I dati sui diversi gruppi di persone che, conformemente all’articolo 3, devono essere iscritti nello PsyReg non venivano finora raccolti in un registro centralizzato né erano trattati in modo uniforme. I fornitori di dati, segnatamente i Cantoni e le organizzazioni responsabili del perfezionamento, avranno bisogno di tempo per raccogliere i dati in loro possesso e trattarli come richiesto. Nei Cantoni le autorità responsabili delle autorizzazioni e della vigilanza sulle professioni mediche universitarie ai sensi della legge federale del 23 giugno 200612 sulle professioni mediche universitarie (LPMed) lo sono anche per le professioni psicologiche secondo la LPPsi. Vista la loro esperienza con il MedReg e il trasferimento di dati nello stesso, dovrebbe essere relativamente facile per i Cantoni far confluire i dati disponibili nello PsyReg. I dieci Cantoni che già si avvalgono di un’interfaccia standard per l’esportazione e l'importazione di dati nel quadro del MedReg potranno utilizzarla anche per il trasferimento di dati nello PsyReg. Sarà invece più difficile il trasferimento di dati da molte organizzazioni responsabili del perfezionamento verso lo PsyReg. Una sessantina di istituzioni di perfezionamento e le tre associazioni professionali svizzere (Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi [FSP]), Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata [SBAP]) e l’Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti [ASP]) dispongono di dati rilevanti che conservano in modo molto disparato, spesso neanche in forma elettronica. Di conseguenza, il trasferimento dei dati potrà risultare più o meno oneroso a seconda dei casi.
Articolo 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° marzo 2016 assieme agli articoli 38 - 43 LPPsi.
10 RS 172.041.1
11 RS 172.010.58
12 RS 811.11