Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 12 pagine
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È interessante notare la lettera i, secondo la quale bisogna indicare nello PsyReg la data del decesso della persona iscritta. Si tratta di un’iscrizione tecnica, che consente all’UFSP di garantire che tutti i dati relativi a una persona deceduta possano essere cancellati dal registro conformemente all’articolo 43 capoverso 4 LPPsi. Questi dati possono poi essere utilizzati a scopi statistici in forma anonimizzata.
Secondo la lettera j, nel registro delle professioni psicologiche è riportato infine, per le persone che gestiscono una propria impresa, per esempio un proprio studio, anche il numero d’identificazione delle imprese (IDI). L’IDI è stato introdotto con l’entrata in vigore della legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) e ha sostituito il vecchio numero IVA. Con l’ordinanza del 26 gennaio 20115 sul numero d’identificazione delle imprese OIDI (art. 3 cpv. 1 lett. b), il Consiglio federale ha obbligato, assieme ad altri registri amministrativi, anche quello delle professioni mediche ad annunciare all’Ufficio federale di statistica (UST) le cosiddette unità IDI. L’iscrizione dell’IDI avviene ora così anche nel registro delle professioni psicologiche (commento all’art. 7).
Il capoverso 2 elenca i dati iscritti nel registro relativi ai titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Oltre ai dati di cui al capoverso 1 (lett. a), si tratta delle informazioni sull’autorizzazione di esercitare la professione, segnatamente il/i Cantone/i che ha/hanno rilasciato l’autorizzazione con data della stessa (lett. b) e la base in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione (lett. c). Riguardo alla base per la concessione dell’autorizzazione si distingue fra autorizzazioni in base al diritto cantonale, conformemente all’articolo 49 capoverso 3 LPPsi (disposizioni transitorie) e autorizzazioni basate sull’articolo 24 LPPsi. Per le persone iscritte che dirigono un proprio studio, i Cantoni iscrivono i dati richiesti, ossia indirizzo dello studio, numeri di telefono e indirizzi elettronici (lett. d). Secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi, i Cantoni devono verificare nel quadro del rilascio dell’autorizzazione se lo psicoterapeuta padroneggia una lingua nazionale. Conformemente alla lettera e, le competenze linguistiche devono essere iscritte nel registro. Nel caso in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata con delle restrizioni o degli oneri ai sensi dell’articolo 25 LPPsi, il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione deve menzionarlo nel registro (lett. f). Alla stessa stregua, il Cantone responsabile del rilascio deve iscrivere nel registro un’eventuale revoca (cfr. art. 26 LPPsi) o rifiuto dell’autorizzazione (lett. g). Nel registro si deve iscrivere inoltre la soppressione delle restrizioni con la data della stessa (lett. h), il motivo del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione (lett. i.) nonché eventuali misure disciplinari ordinate dalle autorità di vigilanza cantonali conformemente all’articolo 30 LPPsi (lett. j). I dati personali degni di particolare protezione di cui alle lettere h - j devono invece essere registrati in un settore sicuro, separato dal resto del registro, e le iscrizioni a riguardo non sono accessibili al pubblico (cfr. commenti agli art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2).
Secondo il capoverso 3, lo PsyReg dovrà contenere anche dati sui fornitori di prestazioni che esercitano per una durata massima di 90 giorni. Si tratta dei dati sopra illustrati conformemente al capoverso 1 lettere a-e nonché al capoverso 2 lettera j (lett. a). Ciò significa che anche per i fornitori di prestazioni è necessario indicare eventuali misure disciplinari ordinate dal Cantone in cui sono annunciati. Il registro deve contenere inoltre il/i Cantone/i in cui è annunciato il fornitore di prestazioni con data dell’annuncio (lett. b) nonché, conformemente alla lettera c, i dati relativi al titolo di perfezionamento riconosciuto come equivalente dalla PsiCo.
Articolo 4 UFSP
Per i titolari di un titolo federale di perfezionamento nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi, il capoverso 1 lettera a prevede che l’UFSP iscriva nel registro i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–g e i. Riguardo all’articolo 3 capoverso 1 lettera f, è opportuno evidenziare che l’UFSP iscrive nel registro solo i diplomi di scuole universitarie svizzere
4 RS 431.03
5 RS 431.03